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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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dell’appello, devono essere rivolti ad in<strong>di</strong>viduare non solo le singole questioni chedelimitano l’oggetto del riesame, ma anche le concrete ragioni <strong>della</strong> censura, cioè gli asseritierrori <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio o <strong>di</strong> procedura commessi dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> primo grado (Cass. 05/2041, Cass.04/8926, Cass. 04/7773): in questa accezione non sono ammissibili doglianze generiche chesi risolvano in mera riproposizione <strong>di</strong> <strong>di</strong>fese già esposte in primo grado ed alle quali ilTribunale abbia già fornito risposta.IL QUARTO MOTIVO DI APPELLO DI FININVESTECCEZIONE DI PRESCRIZIONEPoste queste premesse, in primo luogo è opportuno prendere in considerazione il quartomotivo <strong>di</strong> appello <strong>di</strong> Fininvest, laddove si lamentava la mancata declaratoria <strong>della</strong>prescrizione delle pretese attoree per responsabilità extracontrattuale, azionate solamente indata 6.4.2004.Riba<strong>di</strong>va Fininvest che la prescrizione era decorsa dal giorno in cui il fatto illecito si eraverificato, come testualmente <strong>di</strong>spone l’articolo 2947, comma primo, CC.La conoscenza del fatto, secondo la prospettazione <strong>di</strong> CIR, coincideva con la produzione deldanno: doveva quin<strong>di</strong> ravvisarsi nella sottoscrizione <strong>della</strong> transazione in data 29.4.1991.A ben guardare, a detta <strong>di</strong> Fininvest, la conoscenza del fatto si era verificata ancora prima,fra la fine del 1990 e l’inizio del 1991, in quanto sia l’ing. De Benedetti che l’avv. VittorioRipa <strong>di</strong> Meana avevano <strong>di</strong>chiarato (docc da 71 a 74 Fininvest) che in tale periodo avevanoavuto conoscenza del fatto che la <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Roma era stata“comprata”.Certamente, la conoscenza del fatto non poteva ricondursi alla data del 15.12.1999, quandoa CIR era stato notificato il rinvio a giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Silvio Berlusconi e <strong>di</strong> Cesare Previti: ai fini<strong>della</strong> decorrenza <strong>della</strong> prescrizione il fatto doveva essere conosciuto in sé, a prescinderedalla circostanza che costituisse o meno reato.Il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure aveva confuso gli elementi: se la conoscenza del fatto dovevacoincidere con la qualificazione dello stesso come reato, essa doveva allora, per paradosso,88

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