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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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aveva fatto il Tribunale, ma alla figura <strong>di</strong> “Metta incorrotto”, con la conseguente sussistenza<strong>di</strong> un danno imme<strong>di</strong>ato e <strong>di</strong>retto per CIR a seguito <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> incriminata.In terza istanza, in subor<strong>di</strong>ne al motivo <strong>di</strong> cui sopra, CIR si doleva <strong>della</strong> ridotta percentualeapplicata per quantificare il danno da per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> “chance”.Come ultima doglianza CIR lamentava la quantificazione delle spese <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio liquidate insuo favore in misura inferiore ai minimi tabellari.CIR svolgeva poi, precauzionalmente, appello incidentale con<strong>di</strong>zionato; infatti, a frontedelle tesi per cui in primo grado CIR aveva sostenuto che i patti parasociali <strong>di</strong> cuiall’accordo CIR – Formenton fossero stati vali<strong>di</strong> e Fininvest che non lo fossero, il Tribunale,nella impugnata <strong>sentenza</strong>, aveva ritenuto la questione “opinabile”: l’appello eracon<strong>di</strong>zionato al fatto che potesse essere ritenuta giusta la <strong>sentenza</strong> Metta “ove i patti fosserostati realmente invali<strong>di</strong>”.CIR, inoltre, proponeva appello incidentale con<strong>di</strong>zionato in relazione al ruolo <strong>di</strong> CesarePreviti, nel caso in cui la <strong>Corte</strong> non riconoscesse la sussistenza <strong>di</strong> un “mandato generale”,dovendosi in questo caso ritenere che svolgesse la funzione <strong>di</strong> amministratore <strong>di</strong> fatto perFininvest.Appello incidentale con<strong>di</strong>zionato veniva, infine, svolto da CIR per il caso in cui la <strong>Corte</strong> nonvalutasse che Fininvest dovesse rispondere ex art 2049 CC dell’operato dei due autori <strong>della</strong>corruzione <strong>di</strong> Metta, o anche <strong>di</strong> uno solamente degli stessi, dovendosi ritenere ilcoinvolgimento <strong>di</strong>retto <strong>di</strong> Fininvest nella corruzione <strong>di</strong> Metta, a prescindere dallacommissione dell’illecito da parte <strong>di</strong> Previti e/o Berlusconi.Appare necessario procedere ad affrontare in modo sistematico le doglianze, ancheincrociate, <strong>di</strong> parte appellante ed appellante incidentale, seguendo uno schema organico, aprescindere dalla progressione prospettata dalle parti.Si deve, poi, tenere presente che il principio devolutivo deve, quanto meno, esserecommisurato alla norma <strong>di</strong> cui all’articolo 342 CPC, che prevede che l’appello devecontenere i motivi specifici dell’impugnazione; in questa prospettiva, i motivi dell’attointroduttivo (tale ed unicamente essendo l’atto devolutivo), pena la inammissibilità87

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