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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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ed all'immagine <strong>di</strong> CIR, quale compagine societaria che aveva cercato <strong>di</strong> creare la"Grande Mondadori".Occorreva, pertanto, pronunciare condanna generica <strong>della</strong> convenuta alrisarcimento del danno non patrimoniale derivato dal fatto illecito, con riserva daparte dell'attrice <strong>di</strong> chiederne la quantificazione in successivo giu<strong>di</strong>zio.Le spese del giu<strong>di</strong>zio seguivano la soccombenza.MOTIVI DI APPELLO DI FININVEST E DI APPELLO INCIDENTALE DI CIRDella pronuncia del Tribunale <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> n. 11786/2009, resa in data 3.10.2009, si doleva inprincipalità Fininvest, che, con atto <strong>di</strong> appello ritualmente notificato a controparte, svolgevanove doglianze avverso la menzionata <strong>sentenza</strong>.Il primo motivo consisteva nella erroneità <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> per violazione e falsa applicazionedegli articoli 2043, 1223 e 2056 CC, nella parte in cui riconosceva il danno subito da CIRcome danno da per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> “chance”.La seconda doglianza era relativa al fatto <strong>di</strong> avere ritenuto che CIR avesse avuto rilevantipossibilità <strong>di</strong> ottenere una <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> conferma del lodo Pratis e quin<strong>di</strong> al fatto <strong>di</strong> averegiu<strong>di</strong>cato “ingiusta” la <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Roma.Il terzo motivo <strong>di</strong> gravame consisteva nella prospettata erroneità <strong>della</strong> pronuncia nella partein cui aveva ritenuto il preteso fatto illecito (corruzione del giu<strong>di</strong>ce Metta) idoneo adeterminare il danno: a) per non avere considerato interrotto il nesso <strong>di</strong> causalità a seguito<strong>della</strong> rinuncia <strong>di</strong> CIR al ricorso per Cassazione avverso la <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong>Roma, b) per avere respinto l’eccezione <strong>di</strong> transazione conseguente alla stipula dell’accordotransattivo; c) per avere respinto l’eccezione <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>cato.Il quarto motivo <strong>di</strong> appello era riferito alla omessa applicazione <strong>della</strong> prescrizione estintrivadel <strong>di</strong>ritto azionato.In quinta istanza, l’appellante si doleva del fatto che il primo giu<strong>di</strong>ce avesse ritenuto, ai finicivili, la sussistenza <strong>di</strong> un fatto <strong>di</strong> corruzione.85

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