10.07.2015 Views

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Quanto al danno non patrimoniale, evidenziava il Tribunale che l'attrice aveva chiestola condanna generica <strong>della</strong> convenuta al risarcimento <strong>di</strong> tale tipo <strong>di</strong> danno,riservandosi <strong>di</strong> chiederne la quantificazione in <strong>di</strong>verso giu<strong>di</strong>zio.Orbene, riteneva il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure che detta domanda <strong>di</strong> accertamento deldanno non patrimoniale soltanto sull'an fosse nella fattispecie ammissibile,nonostante il consolidato principio <strong>della</strong> non frazionabilità dei danni risarcibiliderivati da un unico fatto illecito, che <strong>di</strong> regola dovevano essere richiesti eliquidati nello stesso giu<strong>di</strong>zio. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza <strong>di</strong>legittimità, questo principio incontrava delle eccezioni, che erano da identificare, perquel che qui rilevava, essenzialmente nell'ipotesi in cui fin dall'atto <strong>di</strong> citazionel'attore avesse proposto domanda <strong>di</strong> accertamento <strong>di</strong> uno dei danni risarcibili solosull'an, riservandone ad altro giu<strong>di</strong>zio la quantificazione.Infatti, nella <strong>sentenza</strong> n. 2869 del 26.2.2003 <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Cassazione si leggeva(pagg. 5 e sgg ): “...Invero il principio dell'unità, dal punto <strong>di</strong> vista sostanziale, del<strong>di</strong>ritto al risarcimento del danno (sia da inadempimento contrattuale sia da illecitoextracontrattuale) ha come logico corollario, sul piano processuale, il principio,con<strong>di</strong>viso da dottrina e giurisprudenza (Cass. n. 10702/98 ), <strong>della</strong> c.d. infrazionabilitào inscin<strong>di</strong>bilità del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> liquidazione del danno, il quale esige che allaliquidazione, <strong>di</strong> regola, si faccia luogo in un unico, complessivo contesto e quin<strong>di</strong> inun solo processo. Può <strong>di</strong>rsi consolidato l'in<strong>di</strong>rizzo che, pur facendo salva, in linea <strong>di</strong>massima, l'inscin<strong>di</strong>bilità del giu<strong>di</strong>zio sul "quantum debeatur", riconosce, per unverso, che sussistono alcune eccezioni - o previste espressamente dalla legge,seppure nell'ambito <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse fasi <strong>di</strong> un medesimo processo (quella dell'art. 278cpv CPC, <strong>della</strong> condanna ad una provvisionale, con prosecuzione del processo perla liquidazione definitiva; quella dell'art. 345 cpv CPC, <strong>della</strong> possibilità <strong>di</strong> ottenerein appello i danni sofferti dopo la <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> primo grado), o ricavabili dalsistema (come quella <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>cato che riservi ad altro processo la liquidazione <strong>di</strong>una parte del danno e quin<strong>di</strong> superi con la sua forza il principio giuri<strong>di</strong>codell'inscin<strong>di</strong>bilità <strong>della</strong> domanda <strong>di</strong> liquidazione del danno ) - e per altro verso82

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!