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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Il Tribunale evidenziava che la censurabilità del lodo arbitrale rituale <strong>di</strong> equità eramolto contenuta. A ciò doveva essere aggiunto che, nella fattispecie, ne era moltopiù facile una conferma che non un annullamento: per quest'ultima ipotesi, invero,era necessario non solo valutare che i patti <strong>di</strong> sindacato fossero nulli, argomento giàquesto controverso, ma era anche necessario ritenere la inscin<strong>di</strong>bilità dei patti <strong>di</strong>sindacato, ritenuti per ipotesi nulli, dalla promessa <strong>di</strong> permuta. Per la conferma del lodonon era invece necessario che i patti <strong>di</strong> sindacato fossero ritenuti vali<strong>di</strong>: anche ungiu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> nullità dei patti medesimi poteva condurre alla sostanziale conferma del lodoarbitrale, ove il giu<strong>di</strong>ce dell'impugnazione, come avevano fatto gli arbitri, avesseritenuto i patti <strong>di</strong> sindacato scin<strong>di</strong>bili dal resto <strong>della</strong> convenzione 21.12.1988, esegnatamente dalla promessa <strong>di</strong> permuta.Pertanto, sia in linea generale sia con riferimento alla fattispecie concreta, le“chances" <strong>di</strong> una conferma del lodo arbitrale <strong>di</strong> equità erano molto elevate.Confortavano il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure, come semplice elemento <strong>di</strong> riscontro, levalutazioni che precedevano, la perizia giurata fatta eseguire da una ricercatriceuniversitaria in materie giuri<strong>di</strong>che sull'esito dei giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> impugnazione <strong>di</strong> lo<strong>di</strong>arbitrali innanzi alla <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Genova (docc. M 14 ed M 15 CIR) per glianni dal 2002 al 2006, dalla quale emergeva che nel periodo considerato eranopochissime le sentenze che avevano annullato il lodo nei casi <strong>di</strong> lo<strong>di</strong> arbitrali <strong>di</strong> <strong>di</strong>rittoed in nessun caso si era avuto l'annullamento del lodo nei casi <strong>di</strong> lo<strong>di</strong> arbitrali <strong>di</strong> equità,<strong>di</strong> lo<strong>di</strong> internazionali e lo<strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarati non impugnabili.Pertanto il Tribunale, sulla base <strong>di</strong> dette considerazioni, riteneva <strong>di</strong> dover quantificarela “chance” <strong>di</strong> ottenere una conferma del lodo Pratis in una misura percentuale cheera congruo determinare nell'80 %. Orbene, l'80% <strong>di</strong> € 937.444.514,92 era pari ad €749.955.611,93, somma al pagamento <strong>della</strong> quale, a titolo <strong>di</strong> danni patrimoniali, lasocietà convenuta doveva essere condannata in favore dell'attrice per la causarisarcitoria dedotta in giu<strong>di</strong>zio, il tutto con gli interessi legali sulla predetta somma daldì <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> del Tribunale al saldo.81

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