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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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pattuite con la transazione 29.4.1991 (spartizione "corrotta") ed i termini <strong>di</strong> unapossibile spartizione "pulita", che ovviamente non aveva avuto mai luogo nellarealtà e che quin<strong>di</strong> restava una pattuizione ipotetica e virtuale.Ciò non doveva “spaventare più <strong>di</strong> tanto”, asseriva il Tribunale, riprendendo gliargomenti <strong>di</strong> CIR, perché a ben vedere in ogni giu<strong>di</strong>zio finalizzato allaquantificazione del danno risarcibile, vi era il confronto fra un dato reale, lasituazione fattuale del danneggiato, quale era quella risultante a seguito del fattoillecito, ed un dato ipotetico, e cioè la situazione che si sarebbe avuta se l'illecitonon fosse mai esistito. In particolare, ciò era vero soprattutto nella quantificazionedel lucro cessante derivato da fatto illecito, che postulava sempre il confronto frauna realtà effettiva, quella del patrimonio del danneggiato a seguito ed a causadell'illecito, ed una realtà virtuale, rappresentata dal guadagno che il danneggiatoavrebbe realizzato, se non vi fosse stato il fatto illecito.La società attrice proponeva pertanto, quale "metodo" utile per la quantificazione deldanno subito per il fatto illecito, il raffronto fra i dati <strong>della</strong> transazione 29.4.1991 equelli, a sé molto più favorevoli, emergenti da alcune ipotesi <strong>di</strong> spartizione che eranostate avanzate durante la "trattativa Me<strong>di</strong>obanca", ipotesi che apparivanoabbastanza simili a quelle <strong>della</strong> transazione per "perimetro" <strong>della</strong> spartizione,valeva a <strong>di</strong>re per tipo e quantità <strong>di</strong> azioni reciprocamente cedute.Si prospettava così il raffronto fra i dati <strong>della</strong> transazione 29.4.1991 e quelli delPiano Accordo <strong>di</strong> CIR del 30.3.1990 (doc 11 CIR) (cd. spartizione "pulita" 1); dellostesso Piano Accordo <strong>di</strong> CIR del 30.3.1990 al netto <strong>di</strong> uno sconto praticato da CIR(spartizione "pulita" 2); <strong>della</strong> proposta Fininvest del 19.6.1990 (doc. I 5 CIR),formulata dalla convenuta come ultimo tentativo <strong>di</strong> conciliazione <strong>della</strong> lite primache fosse pronunciato il lodo Pratis (spartizione "pulita" 3).Il Tribunale riteneva, in linea <strong>di</strong> massima, <strong>di</strong> con<strong>di</strong>videre l'impostazionemetodologica data al problema <strong>della</strong> quantificazione del danno da parte dell'attrice enon riteneva <strong>di</strong> poter con<strong>di</strong>videre invece le contestazioni <strong>di</strong> parte convenuta,secondo cui controparte si sarebbe addentrata in un inutile "valzer delle cifre",71

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