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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Ancora, parte convenuta aveva sostenuto che la trattativa, che aveva condotto allatransazione me<strong>di</strong>ata da Giuseppe Ciarrapico, era stata una negoziazione nuova e<strong>di</strong>versa rispetto a quella svoltasi presso gli uffici <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>obanca circa un anno prima.Anche questa tesi non convinceva il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure: era vero che latrattativa aveva subito una stasi dal momento <strong>della</strong> emanazione del lodo Pratis finoal momento del deposito <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> Metta, quiescenza dovuta – a giu<strong>di</strong>zio delTribunale - al fatto che nel tempo intercorso fra i due provve<strong>di</strong>menti, CIRintendeva, a suo <strong>di</strong>re, verificare l’ipotesi <strong>della</strong> "Grande Mondadori " con al verticela società attrice medesima, ma si doveva <strong>di</strong>re che l'oggetto, le parti e le ragioni delcontendere erano le stesse nelle due fasi <strong>della</strong> negoziazione, cosicché non avevasenso considerare la trattativa svoltasi nel 1991 nuova rispetto a quella svoltasi colpatrocinio <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>obanca.Considerava il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure che, con riguardo a quest'ultima fase, si dovevaritenere che non fossero cre<strong>di</strong>bili le <strong>di</strong>chiarazioni rese nel presente giu<strong>di</strong>zio daitesti Fedele Confalonieri e Giancarlo Foscale, nella parte in cui tendevano asvalutare l'importanza del negoziato presso Me<strong>di</strong>obanca, affermando che, inquesta fase, "...si fecero solo chiacchiere" e si sorbiva " il caffè del mattino": nonsi poteva credere che Me<strong>di</strong>obanca, la più grande e prestigiosa banca <strong>di</strong> affariitaliana, ospitasse e sovrintendesse ad una trattativa meno che seria.Occorreva, dunque, ritenere la effettiva sussistenza <strong>di</strong> un danno patrimoniale subito daCIR nel negoziato concluso con la spartizione del gruppo e<strong>di</strong>toriale L'Espresso -Mondadori, danno concretamente rappresentato dalla conseguenza delle deterioricon<strong>di</strong>zioni alle quali CIR trattò con la controparte Fininvest la transazione 29.4.1991rispetto a quelle che si sarebbero avute in un negoziato non inquinato a monte dallacorruzione del giu<strong>di</strong>ce Metta e dalla conseguente pronuncia <strong>di</strong> una <strong>sentenza</strong>sfavorevole a CIR.Poneva in evidenza il Tribunale che riguardo alla quantificazione <strong>di</strong> tale danno, CIRaveva argomentato che esso avrebbe dovuto essere quantificato me<strong>di</strong>ante unconfronto fra le con<strong>di</strong>zioni <strong>della</strong> spartizione del gruppo L'Espresso-Mondadori70

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