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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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anche in questo caso si era ipotizzata la ven<strong>di</strong>ta delle azioni AME or<strong>di</strong>narie a lire40.000 ciascuna, delle azioni AME privilegiate a lire 27.500 ciascuna, delle azioniAME <strong>di</strong> risparmio a lire 15.000 ciascuna; pure in questo caso si avevano lemedesime vistose <strong>di</strong>fferenze già ravvisate con i prezzi realizzati per la ven<strong>di</strong>ta dellestesse azioni da parte <strong>di</strong> CIR per effetto <strong>della</strong> transazione.Il Tribunale procedeva poi ad analizzare gli acquisti da parte CIR <strong>di</strong> azionipossedute dalla controparte: nel "piano accordo" 30.3.1990 (doc. I 1 CIR), si ipotizzaval'acquisto da parte <strong>di</strong> CIR <strong>di</strong> 8.000.000 <strong>di</strong> azioni or<strong>di</strong>narie la Repubblica edEspresso per l'importo <strong>di</strong> lire 50.000 ciascuna e per un corrispettivo totale <strong>di</strong> lire400.000.000.000 e del 50% del capitale sociale <strong>di</strong> Finegil per lire 75.000.000.000.Orbene, con la transazione, CIR aveva acquistato, invece, 8.000.000 <strong>di</strong> azionior<strong>di</strong>narie la Repubblica per lire 56.250 ciascuna, per un totale <strong>di</strong> lire450.000.000.000 e il 50% del capitale Finegil per lire 138.527.520.Da quanto sopra esposto emergeva evidente, a giu<strong>di</strong>zio del Tribunale, la prova piena<strong>della</strong> sussistenza <strong>di</strong> un vero e proprio capovolgimento delle posizioni negozialidelle parti, che non poteva trovare altra spiegazione se non nell'indebolimento <strong>di</strong>parte CIR e nel correlativo rafforzamento <strong>di</strong> Finivest come effetto <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> n.259/91<strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Roma, data anche l’assenza <strong>di</strong> una spiegazionealternativa.Ed infatti, le cennate <strong>di</strong>fferenze non potevano spiegarsi - come avrebbe volutoFininvest - col fatto che nel 1990 la contesa delle azioni Mondadori da parte <strong>di</strong>Fininvest e CIR ne avesse "gonfiato" i prezzi, mentre nel 1991, una volta che leparti ebbero regolato il loro contenzioso con la transazione, il valore delle azioniAME era sceso: invero, l'assunto non convinceva il Tribunale, perché dai datisoprain<strong>di</strong>cati si notava una piena coerenza dei cambiamenti <strong>di</strong> prezzo con gliinteressi <strong>di</strong> parte Fininvest, coerenza che si spiegava con la constatazione delribaltamento delle posizioni <strong>di</strong> forza negoziale delle parti: infatti, si poteva notareche il valore delle azioni la Repubblica e Finegil, invece <strong>di</strong> "sgonfiarsi", nel 1991 siera incrementato.69

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