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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Riteneva, pertanto, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure <strong>di</strong> dovere riconoscere il danno subitoda CIR nella vicenda in esame nella per<strong>di</strong>ta <strong>della</strong> rilevantissima opportunità <strong>di</strong>ottenere una decisione favorevole da parte <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello in sede <strong>di</strong>impugnazione del lodo.Conformemente alla giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità sul punto, ed alla domandasubor<strong>di</strong>nata <strong>di</strong> CIR, riteneva perciò il Tribunale <strong>di</strong> dovere identificare i dannipatrimoniali subiti dall'attrice per il fatto illecito e <strong>di</strong> quantificarli in nummario per poi,sulla somma complessiva così scaturita, applicare la percentuale corrispondente alla“chance” che CIR aveva nel concreto <strong>di</strong> ottenere una decisione a sé favorevole.Per quel che riguardava il danno non patrimoniale, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure,conformemente alla domanda attorea, si sarebbe limitato ad emettere una decisionesemplicemente sull'an debeatur, avendo parte attrice <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> riservare laquantificazione e liquidazione in moneta <strong>di</strong> tale danno ad un successivo giu<strong>di</strong>zio.Quanto ai danni patrimoniali, evidenziava il Tribunale che l'attrice li identificava in trevoci, relative: 1) al danno da indebolimento <strong>della</strong> propria posizione contrattuale nelnegoziato con Fininvest per la spartizione del gruppo L'Espresso-Mondadori e nellecorrelative con<strong>di</strong>zioni deteriori alle quali era stata stipulata la transazione 29.4.1991; 2)al danno da pagamento delle spese legali relative tanto al giu<strong>di</strong>zio arbitrale, ivicomprese le spese per il funzionamento del Collegio arbitrale, quanto a quello <strong>di</strong>impugnazione davanti alla <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello ed al ricorso per cassazione,successivamente rinunciato, oltre alle spese rifuse a parte Formenton sia per il giu<strong>di</strong>zioarbitrale come per il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> appello, secondo la decisione <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong>Roma; 3) al danno alla propria immagine impren<strong>di</strong>toriale, inteso come dannopatrimoniale, e cioè come danno emergente e lucro cessante, in quanto <strong>di</strong>rettamenteconseguenti alla caduta <strong>di</strong> immagine nel mondo degli affari; il tutto con rivalutazionemonetaria ed interessi.In relazione al primo punto, nessun dubbio poteva sussistere, a parere del Tribunale, allastregua delle macroscopiche <strong>di</strong>fferenze fra le con<strong>di</strong>zioni <strong>della</strong> transazione 29.4.1991 e67

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