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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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autonomia privata, avevano superato il giu<strong>di</strong>cato ed avevano regolato per intero iloro rapporti dedotti in lite con la transazione 29.4.1991.Sull'argomento <strong>di</strong> parte convenuta, secondo il quale nessuna “chance” vi sarebbestata nella fattispecie <strong>di</strong> ottenere una decisione favorevole in sede <strong>di</strong> impugnazionedel lodo in quanto la giurisprudenza dell'epoca era costante nell'affermare lanullità dei patti <strong>di</strong> sindacato del tipo <strong>di</strong> quelli contenuti nella convenzione21.12.1988, bastava ricordare ciò che si era esposto in or<strong>di</strong>ne all'ingiustizia <strong>della</strong><strong>sentenza</strong> Metta.Circa, poi, l'argomento <strong>di</strong>fensivo <strong>di</strong> Fininvest, secondo il quale nessuna “chance”,intesa come situazione giuri<strong>di</strong>ca attiva <strong>di</strong> carattere patrimoniale consistente nella"certezza morale" <strong>di</strong> un risultato favorevole, vi sarebbe stata nella fattispecie,osservava il Tribunale che la nozione <strong>di</strong> “chance” come "certezza morale" <strong>di</strong> unrisultato favorevole era stata da tempo abbandonata dalla giurisprudenza <strong>di</strong>legittimità, che intendeva appunto la “chance” come opportunità (possibilità) <strong>di</strong> unrisultato favorevole (Sent Cass. n. 15759 del 2001).Circa l'asserita assenza <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> “chance” per essere stato corrotto uno solo deicomponenti del collegio giu<strong>di</strong>cante, sicché vi sarebbe stata comunque la possibilità<strong>di</strong> ottenere un provve<strong>di</strong>mento favorevole dagli altri due componenti, il Tribunaleriba<strong>di</strong>va quanto già detto circa il rapporto <strong>di</strong> causalità fra corruzione del giu<strong>di</strong>ceMetta e pronuncia <strong>di</strong> una <strong>sentenza</strong> collegiale ingiusta.In riferimento all'argomento <strong>di</strong>fensivo <strong>di</strong> parte convenuta per il quale, anche a volerper ipotesi ammettere che CIR avesse una “chance” <strong>di</strong> vittoria nel giu<strong>di</strong>zio controFininvest-Formenton, essa attrice avrebbe volontariamente <strong>di</strong>smesso tale “chance”rinunciando al ricorso per cassazione a suo tempo proposto contro la <strong>sentenza</strong><strong>della</strong> <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong> Roma, il Tribunale rinviava a quanto già detto circa leragioni che avevano costretto le parti ad ad<strong>di</strong>venire ad una soluzione transattiva <strong>della</strong>lite. In ogni caso, poi, si doveva ritenere che era stata la corruzione del giu<strong>di</strong>ceMetta a privare CIR <strong>della</strong> sua “chance” <strong>di</strong> ottenere un provve<strong>di</strong>mentogiuris<strong>di</strong>zionale favorevole e non la sua successiva rinuncia al ricorso per cassazione.66

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