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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Alla responsabilità <strong>di</strong>retta <strong>di</strong> Fininvest per l'operato <strong>di</strong> Silvio Berlusconi siaggiungeva pertanto la responsabilità <strong>della</strong> stessa convenuta ai sensi dell'art. 2049CC per le condotte poste in essere da Cesare Previti.In or<strong>di</strong>ne alle domande prospettate da CIR, sia quella principale <strong>di</strong> danno da<strong>sentenza</strong> ingiusta sia quella subor<strong>di</strong>nata <strong>di</strong> danno da per<strong>di</strong>ta <strong>della</strong> “chance” <strong>di</strong>avere una <strong>sentenza</strong> favorevole, il Tribunale svolgeva le riflessioni <strong>di</strong> seguitosintetizzate.Si era <strong>di</strong>mostrata l’ingiustizia <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong> Roma e lasua derivazione causale dalla corruzione del giu<strong>di</strong>ce Metta, argomento che, secondo quantogià detto, resisteva, in ragione del ruolo primario che aveva avuto il consigliererelatore nella formazione <strong>della</strong> decisione del Collegio, all'obiezione circa lacollegialità <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong>.Ciò posto, doveva rilevarsi che, se era vero che la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Roma avevaemesso una <strong>sentenza</strong> indubbiamente ingiusta come frutto <strong>della</strong> corruzione <strong>di</strong> Metta,nessuno poteva <strong>di</strong>re in assoluto quale sarebbe stata la decisione che un Collegio, nellasua totalità incorrotto, avrebbe emesso: considerava il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure che una<strong>sentenza</strong> ingiusta avrebbe potuto essere emessa anche da un Collegio nella suainterezza non corrotto.Proprio per questo, appariva al Tribunale più aderente alla realtà del caso inesame determinare concettualmente il danno subito da CIR come danno da"per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> “chance”": valeva a <strong>di</strong>re, posto che nessuno sapeva come avrebbedeciso una <strong>Corte</strong> incorrotta, che certamente era vero che la corruzione del giu<strong>di</strong>ceMetta aveva privato CIR <strong>della</strong> “chance” <strong>di</strong> ottenere una decisione favorevole.Invero, che questa “chance”, intesa come opportunità realmente esistente e comeragguardevole probabilità <strong>di</strong> un risultato favorevole <strong>della</strong> lite, fosse davvero unelemento attivo acquisito all'epoca al patrimonio dell'attrice, nessuno potevanegare, posto che concretamente l'accoglimento <strong>della</strong> domanda <strong>di</strong> CIR <strong>di</strong>declaratoria del vincolo dei Formenton alla promessa permuta delle azioni64

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