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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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possibilità <strong>di</strong> esercitare poteri <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettiva e <strong>di</strong> vigilanza" (Cass. n. 14578 del22.06.2007).Riteneva dunque il Tribunale <strong>di</strong> dover aderire a quest’ultima giurisprudenza <strong>di</strong>legittimità, perché la “ratio” <strong>della</strong> <strong>di</strong>sposizione contenuta nell'art. 2049 CC - e cioè laresponsabilità del preponente per “culpa in eligendo” o “in vigilando”, ovvero le piùmoderne teorie circa la ripartizione dei costi relativi all'attività <strong>di</strong> impresa - sirinveniva sia nel mandato con rappresentanza sia in quello senza rappresentanza (e lostesso valeva per il contratto <strong>di</strong> agenzia): ciò che contava era che l'ambito dellefunzioni e dei compiti demandati dal preponente al preposto fosse stato tale da averconsentito o agevolato la commissione dell'illecito.Ciò posto, riteneva il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure che nelle attività e nei compiti demandatida Fininvest a Previti fosse ravvisabile, in senso sostanziale, un mandato generale e chea ciò non ostasse la mancata assunzione da parte del mandatario <strong>della</strong> qualifica formale<strong>di</strong> institore, e cioè <strong>di</strong> addetto all'esercizio dell'impresa con poteri <strong>di</strong> rappresentanzadell'impren<strong>di</strong>tore, e quin<strong>di</strong> con poteri <strong>di</strong> fare acquisti, compiere pagamenti, stipularecontratti e quant'altro serviva all'esercizio dell'impresa. Invero, a parere delTribunale, la "preposizione institoria", <strong>di</strong> cui all'art. 2203 CC, era una delle forme chela preposizione rilevante ai fini dell'art. 2049 CC poteva assumere, ma un'altra eracertamente quella inerente i rapporti <strong>di</strong> agenzia e mandato, considerati dallagiurisprudenza sopra citata.Pertanto, conclusivamente, poiché i rapporti fra Fininvest e Previti, quanto al lorosostanziale aspetto <strong>della</strong> cura in senso ampio da parte <strong>di</strong> Previti degli interessi legali<strong>della</strong> prima, potevano essere assimilati al mandato generale, non vi era ragione pernegare la responsabilità <strong>di</strong> Fininvest ai sensi dell'art. 2049 CC, in quanto l'operatodello stesso Previti era stato posto in essere su incarico e nell'interesse <strong>della</strong>Fininvest, a beneficio <strong>della</strong> quale era andata la corruzione del giu<strong>di</strong>ce Metta, cheera stata opera soprattutto dello stesso Previti.63

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