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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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per l'operato <strong>di</strong> Previti. La giurisprudenza aveva chiarito che ai fini dell'applicazione <strong>di</strong>tale norma non era necessario che vi fosse fra il commesso ed il committente, ovverofra il domestico ed il padrone, un rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato, né tanto meno che dettorapporto fosse stato formalizzato in un contratto <strong>di</strong> lavoro, né, men che meno, che essofosse stabile e continuativo, essendo solo necessario che vi fosse un inserimento del"<strong>di</strong>pendente" nell'attività dell'impresa e che questo collegamento fra il preposto el'impresa preponente avesse reso possibile o favorito la commissione del fatto illecito,posto in essere nell'ambito delle incombenze cui era a<strong>di</strong>bito il preposto. In altri termini,l'attività espletata dal "<strong>di</strong>pendente" al servizio del preponente doveva essere tale da averreso possibile o anche solo agevolato la commissione del fatto illecito (Cass. n. 2734del 22.3.1994).Il fondamento <strong>della</strong> responsabilità del padrone per il fatto del domestico(responsabilità per il fatto illecito altrui) era tra<strong>di</strong>zionalmente ravvisato dalla dottrina edalla giurisprudenza nella “culpa in eligendo” o nella “culpa in vigilando” del preponente,anche se più <strong>di</strong> recente vi erano stati dei tentativi <strong>di</strong> spiegare il fondamento dell'istitutocon un criterio <strong>di</strong> corretta ripartizione dei rischi inerenti la attività <strong>di</strong> impresa fral’impren<strong>di</strong>tore ed i <strong>di</strong>pendenti.In ogni caso, già da tempo la giurisprudenza aveva ricondotto la responsabilitàdell'agente e del mandatario all'istituto in questione, sotto la con<strong>di</strong>zione che sial'uno che l'altro avessero commesso l'illecito nell'ambito dei poteri <strong>di</strong> rappresentanzaconferiti dal preponente o mandante (Cass. n. 4005 del 3.4.2000 e Sent. n. 3776 del27.6.1984): ciò era avvenuto perché era stata superata la necessità <strong>della</strong> ricorrenza <strong>di</strong> unrapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato e perché anche i rapporti <strong>di</strong> mandato ed agenziamanifestavano una superiorità sostanziale del preponente rispetto all'agente omandatario.Peraltro, la <strong>Corte</strong> Suprema in una recente pronuncia così si era espressa: "sussistela responsabilità ex art. 2049 CC <strong>della</strong> compagnia assicuratrice per l'attività illecitaposta in essere dall'agente, ancorché privo del potere <strong>di</strong> rappresentanza, che sia stataagevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui la medesima aveva la62

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