10.07.2015 Views

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>della</strong> stessa convenuta. Occorreva, quin<strong>di</strong>, in primo luogo, chiedersi in che terminisussistesse il rapporto <strong>di</strong> preposizione gestoria fra Fininvest e Previti.Era emerso dai fatti esaminati che l'avv. Cesare Previti curava gli interessi legali <strong>della</strong>convenuta, sia all'estero sia in Italia, organizzando, sud<strong>di</strong>videndo e supervisionando illavoro <strong>di</strong> altri avvocati (anche stranieri per le vicende in Francia, Spagna e Svizzera) eprendeva parte attiva nel lavoro <strong>di</strong> tali legali, i quali spesso erano professoriuniversitari, cooperando nella in<strong>di</strong>viduazione e comprensione delle tematichegiuri<strong>di</strong>che rilevanti. Previti quasi mai agiva a seguito <strong>di</strong> conferimento <strong>di</strong> procura “adlitem” da parte <strong>di</strong> Silvio Berlusconi: egli, come era stato detto dai testimoni, "noncompariva in delega", ma aveva da parte <strong>di</strong> Fininvest e <strong>di</strong> Berlusconi un mandatogenerale a curare, ai massimi livelli, gli interessi legali <strong>della</strong> convenuta.Ciò risultava, per le vicende italiane, dalle testimonianze degli avvocati Vittorio Dotti(doc. F 1 ed F 8 CIR), Aldo Bonomo (doc. F.16 CIR), Carlo Momigliano (doc. F 18CIR) e, per il lavoro all'estero, soprattutto dal teste Angelo Co<strong>di</strong>gnoni, sentito nel<strong>di</strong>battimento penale in appello (doc. 80 Fininvest).Quin<strong>di</strong>, osservava il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prima istanza, si aveva una cura delle controversielegali ai massimi livelli senza delega, sulla base <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> assoluta fiducia conSilvio Berlusconi. Era <strong>di</strong> tutta evidenza che un rapporto <strong>di</strong> tal fatta non potesseessere giuri<strong>di</strong>camente qualificato come rapporto d'opera professionale, <strong>di</strong> cui mancavaanche il presupposto formale rappresentato dalla procura “ad litem”, e che esso dovevaessere meglio inquadrato nell'ambito del mandato generale, istituto che era piùaderente alla realtà dei fatti per comprendere dal punto <strong>di</strong> vista giuri<strong>di</strong>co le peculiarità<strong>della</strong> fattispecie.A ciò si doveva aggiungere che, a partire dal 1994, presso lo stu<strong>di</strong>o legale <strong>di</strong> Previti inRoma, Via Cicerone n. 60, si trovava una sede secondaria <strong>di</strong> Fininvest (docc. M2 edM3 CIR).Il mandato generale era, per la giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità, istituto giuri<strong>di</strong>co atto aconfigurare fra il mandante ed il mandatario il rapporto <strong>di</strong> preposizione gestoriainvocato da CIR a fondamento <strong>della</strong> responsabilità ex art. 2049 CC <strong>della</strong> convenuta61

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!