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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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procedura penale in materia <strong>di</strong> inappellabilità delle sentenze <strong>di</strong> proscioglimento)impone <strong>di</strong> pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuorisoltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili “in rerumnatura”, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva delbenché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al <strong>di</strong> fuoridell'or<strong>di</strong>ne naturale delle cose e <strong>della</strong> normale razionalità umana".Orbene, facendo uso <strong>di</strong> detti principi, il giu<strong>di</strong>ce “a quo” riteneva che sarebbe statoassolutamente fuori dell'or<strong>di</strong>ne naturale degli acca<strong>di</strong>menti umani che un bonifico <strong>di</strong>circa 3 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> lire fosse stato <strong>di</strong>sposto ed eseguito, per le <strong>di</strong>mostrate finalitàcorruttive, senza che il "dominus" <strong>della</strong> società, dai cui conti il bonifico proveniva,ne fosse a conoscenza e lo accettasse.Pertanto, considerava il primo giu<strong>di</strong>ce, era da ritenere, "incidenter tantum" ed ai solifini civilistici del presente giu<strong>di</strong>zio, che Silvio Berlusconi fosse corresponsabile <strong>della</strong>vicenda corruttiva per cui si procedeva, corresponsabilità che, come logicaconseguenza, comportava la responsabilità <strong>della</strong> stessa Fininvest, per il principio <strong>della</strong>responsabilità civile delle società <strong>di</strong> capitali per il fatto illecito del loro legalerappresentante o amministratore, commesso nell'attività gestoria <strong>della</strong> societàmedesima.Il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure postulava che la responsabilità <strong>della</strong> società <strong>di</strong> capitali per ilfatto illecito del legale rappresentante o amministratore era responsabilità <strong>di</strong>retta e nonresponsabilità per fatto altrui: ciò perché la società avente personalità giuri<strong>di</strong>caagisce attraverso i suoi organi sociali.In relazione alla posizione <strong>di</strong> Cesare Previti, evidenziava il primo giu<strong>di</strong>ce che, anchealla luce <strong>di</strong> quanto sopra detto, era <strong>di</strong>mostrato che egli era stato l'artefice principale, ilprimo attore, <strong>della</strong> vicenda corruttiva. La responsabilità <strong>di</strong> Finnivest era evocata anchedall'operato <strong>di</strong> Cesare Previti, essendo la posizione <strong>di</strong> questi nei confronti <strong>della</strong>convenuta non quella che derivava da un or<strong>di</strong>nario rapporto <strong>di</strong> opera professionale, comeera normale fra un professionista ed i suoi clienti, ma quella, <strong>di</strong>versa, <strong>di</strong> un preposto60

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