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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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cessione, Fininvest trasferiva nella <strong>di</strong>sponibilità dei Formenton la somma <strong>di</strong> almeno200 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> lire.Quanto sopra risultava provato, a detta <strong>di</strong> CIR, dalla memoria <strong>di</strong>fensiva deiFormenton del 28 Novembre 1999 alla Procura <strong>della</strong> Repubblica <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>(doc. D8 CIR), nonché dalla relazione <strong>della</strong> Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza alla detta Procurain data 5.5.1995 (doc. D1 CIR) relativa alle indagini sulla società Persia srl (società<strong>della</strong> famiglia Formenton), nella quale si evidenziavano i movimenti finanziaririguardanti le intestazioni fiduciarie <strong>della</strong> somma <strong>di</strong> 200 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> lire aicomponenti <strong>della</strong> stessa famiglia.Assumeva CIR che, nell'aprile 1990, le dette azioni AMEF erano nella <strong>di</strong>sponibilità<strong>di</strong> fiduciari <strong>di</strong> Fininvest e <strong>di</strong> Silvio Berlusconi, “i quali si adoperavano perrenderle insensibili agli eventuali attacchi giu<strong>di</strong>ziari <strong>di</strong> CIR”.Significative erano le <strong>di</strong>chiarazioni rese da Marco Iannilli alla Procura <strong>della</strong>Repubblica <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> il 17.12.1997 e poi all'u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong>battimentale del 22.2.2002nell'ambito del proce<strong>di</strong>mento "Lodo Mondadori" (docc. E 1 e F 9 CIR), conclusosicon la <strong>sentenza</strong> 29.4.2003 del Tribunale <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> - IV Sezione penale (doc. D 13CIR). Dalla citata testimonianza, evidenziava CIR, emergeva che Iannilli eraall'epoca dei fatti un <strong>di</strong>pendente dello stu<strong>di</strong>o legale Previti in Roma e che lo stesso, su<strong>di</strong>sposizione dell'avvocato Previti, aveva aperto una cassetta <strong>di</strong> sicurezza presso unaagenzia bancaria in Roma, dove l'ISTIFI, società del gruppo Fininvest, gli avevaconferito procura ad operare sulla stessa cassetta.Nella detta cassetta <strong>di</strong> sicurezza, le cui chiavi non erano nella <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> Iannilli,erano custo<strong>di</strong>te le azioni AMEF oggetto <strong>della</strong> contesa; Iannilli era stato nominatoamministratore <strong>di</strong> AMEF e successivamente, notava CIR, era stato mandato invacanza all'estero per 2 settimane allo scopo <strong>di</strong> renderlo irreperibile allenotificazioni <strong>di</strong> eventuali atti giu<strong>di</strong>ziari intrapresi da CIR relativamente alle predetteazioni.Pochi mesi dopo la convenzione CIR-Formenton, nella primavera del 1989, iproprietari del gruppo L'Espresso (Scalfari e Caracciolo) lo avevano ceduto al6

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