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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Invero, la prova per presunzioni nel processo civile aveva la stessa <strong>di</strong>gnità <strong>della</strong>prova <strong>di</strong>retta. Ciò era stato riba<strong>di</strong>to dalle Sezioni Unite <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Cassazione, adesempio, in materia <strong>di</strong> prova del danno, nella Sentenza n. 26972 dell' 11.11.2008, in cuisi affermava: "... il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolarerilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento delgiu<strong>di</strong>ce, non trattandosi <strong>di</strong> mezzo <strong>di</strong> prova <strong>di</strong> rango inferiore agli altri (v. tra le tante,<strong>sentenza</strong> n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementiche, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata <strong>di</strong> fattinoti, che consentano <strong>di</strong> risalire al fatto ignoto" (pag. 52 sent. citata). Ed ancora, <strong>di</strong>recente, la Cassazione aveva affermato che: "II convincimento del giu<strong>di</strong>ce può benfondarsi anche su una sola presunzione, purché grave e precisa, nonché su unapresunzione che sia in contrasto con altre prove acquisite, qualora la stessa siaritenuta <strong>di</strong> tale precisione e gravità da rendere inatten<strong>di</strong>bili gli elementi <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio adessa contrari. Né occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame <strong>di</strong>assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare siadesumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo uncriterio <strong>di</strong> normalità, cioè che il rapporto <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenza logica fra il fatto noto e quelloignoto sia accertato alla stregua <strong>di</strong> canoni <strong>di</strong> probabilità, con riferimento ad unaconnessione possibile e verosimile <strong>di</strong> acca<strong>di</strong>menti, la cui sequenza e ricorrenzapossano verificarsi secondo regole <strong>di</strong> esperienza " (Cass. n.16993 del 1.8.2007).Quin<strong>di</strong>, nel giu<strong>di</strong>zio civile la prova presuntiva era pienamente utilizzabile facendo usodei criteri <strong>di</strong> ragionevolezza e <strong>di</strong> normalità.Del resto, anche nel giu<strong>di</strong>zio penale la regola che la responsabilità dell'imputatodeve essere provata "al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> ogni ragionevole dubbio" era stata interpretata nelsenso che le possibilità "remote", che fossero suscettibili <strong>di</strong> verificazione soltantoteorica, potessero essere normalmente escluse dal giu<strong>di</strong>ce penale: infatti, la <strong>sentenza</strong> n.23813 del 8.5.2009 così statuiva: "La regola <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio compen<strong>di</strong>ata nella formula , formalizzata nell'art 533 comma primo CPP, comesostituito dall'art. 5 <strong>della</strong> legge 20 febbraio 2006 n. 46 (mo<strong>di</strong>fiche al co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>59

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