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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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<strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio penale, or<strong>di</strong>nario o abbreviato che fosse, (salvo il caso, che qui non rileva,del decreto penale <strong>di</strong> condanna); nella fattispecie, la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> nonera stata chiamata a giu<strong>di</strong>care gli imputati, ma solo a decidere se nei loro confrontidovesse o meno essere celebrato il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>battimentale.Trattavasi quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> pronuncia che, ovviamente, precludeva l’assoggettamento <strong>di</strong>Berlusconi medesimo a giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> responsabilità penale ed a sanzione penale ma,trattandosi <strong>di</strong> <strong>sentenza</strong> non emessa a seguito <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> merito, ma solo a seguito <strong>di</strong>applicazione <strong>di</strong> causa estintiva del reato, essa non precludeva in alcun modo che,in sede civile, venisse ritenuto, "incidenter tantum" ed ai ai soli fini civilistici erisarcitori, che Berlusconi avesse commesso il fatto.A questo proposito, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure osservava che i conti All Iberian e Ferridoerano accesi su banche svizzere e <strong>di</strong> essi era beneficiaria economica la Fininvest. Nonera, quin<strong>di</strong>, assolutamente pensabile che un bonifico dell'importo <strong>di</strong> USD2.732.868 (circa 3 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> lire) potesse essere deciso ed effettuato senza che illegale rappresentante, che era poi anche amministratore <strong>della</strong> Fininvest, lo sapesse e loaccettasse. In altre parole, il Tribunale riteneva <strong>di</strong> potere pienamente fare uso <strong>della</strong>prova per presunzioni, che nel giu<strong>di</strong>zio civile ha la stessa <strong>di</strong>gnità <strong>della</strong> prova <strong>di</strong>retta(rappresentazione del fatto storico).Nella fattispecie si avevano i seguenti fatti noti: la provenienza <strong>della</strong> somma <strong>di</strong> USD2.732.868, bonificati, in vista delle già <strong>di</strong>mostrate finalità corruttive, a Previti dai contiAll Iberian e Ferrido, che si era accertato essere appartenenti a Fininvest e la posizione“apicale” <strong>di</strong> Silvio Berlusconi nella stessa Fininvest; da tali elementi noti erad'obbligo inferire l'affermazione del fatto ignoto, e cioè la consapevolezza el'accettazione dell'inoltro a Previti <strong>della</strong> provvista corruttiva da parte <strong>di</strong> SilvioBerlusconi, e ciò sulla base <strong>di</strong> un criterio <strong>di</strong> "normalità": valeva a <strong>di</strong>re cherientrava assolutamente nell'or<strong>di</strong>nario svolgersi degli acca<strong>di</strong>menti umani che unbonifico <strong>di</strong> quella entità potesse essere inoltrato solo sulla base <strong>della</strong> preventivaaccettazione da parte <strong>di</strong> chi nella compagine sociale, da cui proveniva la sommadestinata alla condotta corruttiva, ricopriva una incontrastata posizione <strong>di</strong> vertice.58

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