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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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appello proposto dalla Procura <strong>della</strong> Repubblica, la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>, con<strong>sentenza</strong> e decreto del 12.5.2001, depositati il 25.6.2001, aveva <strong>di</strong>sposto il rinvio agiu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Previti, Metta, Acampora e Pacifico per il reato predetto (corruzione in attigiu<strong>di</strong>ziari) ed aveva pronunciato nei confronti <strong>di</strong> Berlusconi <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> non doversiprocedere per il reato <strong>di</strong> corruzione or<strong>di</strong>naria, così mo<strong>di</strong>ficata l'originaria imputazione<strong>di</strong> corruzione in atti giu<strong>di</strong>ziari, perché, concesse le attenuanti generiche, il reato eraestinto per intervenuta prescrizione (D 11 CIR).Contro la detta <strong>sentenza</strong> il solo Berlusconi aveva proposto ricorso per cassazione,chiedendo il proscioglimento con formula piena <strong>di</strong> merito, ma l’impugnazione erastata rigettata dalla Suprema <strong>Corte</strong> con <strong>sentenza</strong> n. 3524 del 16.11.- 19.12.2001 (doc.D 12 CIR): ne conseguiva che nei confronti <strong>di</strong> Berlusconi era stata pronunciata<strong>sentenza</strong> irrevocabile, che aveva <strong>di</strong>chiarato il reato estinto per prescrizione.A questo punto il primo giu<strong>di</strong>ce svolgeva una osservazione: il sistema processualepenale italiano contiene una regola, posta dall'art. 129 CPP, secondo la quale il giu<strong>di</strong>ce,una volta rilevata la sussistenza <strong>di</strong> una causa estintiva del reato, non può compierealcun ulteriore accertamento probatorio sulla responsabilità dell'imputato, ma devesenz’altro <strong>di</strong>chiarare la causa estintiva del reato, a meno che dagli atti già emerga laprova evidente che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, poiché in talcaso il giu<strong>di</strong>ce è tenuto a pronunciare il proscioglimento del prevenuto nel merito.Pertanto, se Berlusconi non era stato prosciolto nel merito, era perché, ad avviso <strong>della</strong><strong>Corte</strong> d’Appello, non vi era l'evidenza, alla stregua del materiale probatorio allora<strong>di</strong>sponibile, dell'innocenza dell'imputato.Da un altro punto <strong>di</strong> vista, il primo giu<strong>di</strong>ce dava atto che la concessione all'imputatodelle attenuanti generiche, la quale aveva ricondotto il ritenuto reato nell'ambito<strong>della</strong> prescrizione, non presupponeva un giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> accertamento positivo sullasussistenza del fatto e sulla circostanza che l'imputato lo avesse commesso; infatti,la concessione delle attenuanti era stata fatta dalla <strong>Corte</strong> "sulla base degli atti",cioè sulla base del materiale processuale <strong>di</strong>sponibile e sulla base <strong>della</strong> imputazioneritenuta: era evidente che un giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> responsabilità penale poteva aversi solo a seguito57

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