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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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alla famiglia Berlusconi, il cui azionariato era sud<strong>di</strong>viso all'interno <strong>di</strong> una cerchiaristretta <strong>di</strong> soci.Ciò detto, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure affermava la sussistenza <strong>della</strong> responsabilitàcivile <strong>della</strong> società <strong>di</strong> capitali per il fatto anche penalmente illecito del legalerappresentante o dell’amministratore <strong>della</strong> stessa società, quando tale fatto fossecommesso nel compimento <strong>di</strong> una attività gestoria.II fondamento <strong>di</strong> detta responsabilità era da rinvenire, secondo la giurisprudenza delSupremo Collegio, nel rapporto <strong>di</strong> immedesimazione organica che sussisteva fra lasocietà e l'amministratore o legale rappresentante ovvero nella responsabilità <strong>di</strong> cuiall'art. 2049 CC. Infatti, la <strong>sentenza</strong> n. 12951 del 5.12.1992 <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Cassazionecosì argomentava: "L'azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti <strong>di</strong>chi è tenuto a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che integra una ipotesi <strong>di</strong>reato, è ammessa - tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali -anche quando <strong>di</strong>fetti una identificazione precisa dell'autore del reato stesso e purchéquesto possa concretamente attribuirsi ad alcune delle persone fisiche del cui operatoil convenuto sia civilmente responsabile in virtù <strong>di</strong> rapporto organico, come quello chelega la società <strong>di</strong> capitali al suo amministratore"; ed ancora, sempre nella stessa<strong>sentenza</strong> la <strong>Corte</strong> stabiliva che: "accertata incidenter tantum dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito laresponsabilità penale dell'amministratore nell'ambito dell'attività gestoria, la societàrisponde delle conseguenze civilistiche dell'illecito, ivi compreso il risarcimentodel danno non patrimoniale”.Ciò posto, si procedeva ad esaminare quale fosse stato il ruolo <strong>di</strong> Silvio Berlusconinella vicenda per cui era causa. Orbene, il Tribunale riepilogava che con richiesta5.11.1999 il Procuratore <strong>della</strong> Repubblica <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> aveva chiesto il rinvio agiu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Silvio Berlusconi, Cesare Previti, Giovanni Acampora, Attilio Pacifico eVittorio Metta per il reato <strong>di</strong> corruzione in atti giu<strong>di</strong>ziari come da capo <strong>di</strong> imputazionecontenuto nella stessa richiesta (doc. D 7 CIR). Con sentenze nn. 3755 del 2000 e 3763del 2000 (doc. D 10 CIR) il GIP presso il Tribunale <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> aveva <strong>di</strong>chiarato nondoversi procedere contro i predetti imputati "perché il fatto non sussiste". A seguito <strong>di</strong>56

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