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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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economici fra gli imputati medesimi, culminati nella consegna a Vittorio Metta <strong>di</strong> 400milioni <strong>di</strong> lire, provenienti dalla provvista del conto Ferrido <strong>di</strong> Fininvest edutilizzati per il pagamento <strong>di</strong> parte del prezzo dell'appartamento <strong>di</strong> via Casal deMerode in Roma, e l'improvviso arricchimento del giu<strong>di</strong>ce Metta, fossero tutti elementiche “convergevano verso la rappresentazione <strong>di</strong> un quadro probatorio certamentecaratterizzato dalla presenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>zi certi, gravi (poiché trattavasi <strong>di</strong> circostanze <strong>di</strong>consistente valore in<strong>di</strong>ziario), precisi e concordanti, dato che essi elementi in<strong>di</strong>ziariconvergevano univocamente verso la <strong>di</strong>mostrazione <strong>della</strong> sussistenza <strong>della</strong> corruzione delgiu<strong>di</strong>ce Metta”.Il giu<strong>di</strong>ce procedeva quin<strong>di</strong> ad esaminare il successivo problema giuri<strong>di</strong>co, cioè laresponsabilità civile <strong>di</strong> Fininvest spa per il fatto <strong>di</strong> Silvio Berlusconi e Cesare Pre viti.In primo luogo, puntualizzava che la provvista <strong>di</strong> danaro con la quale era statocorrotto il giu<strong>di</strong>ce Metta proveniva dal conto Ferrido <strong>di</strong> Fininvest.In secondo luogo, Fininvest aveva preso parte attiva alla controversia fra CIR ed iFormenton, intervenendo nel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> impugnazione del lodo Mondadori innanzialla <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Roma.A ciò si doveva aggiungere che la corruzione del giu<strong>di</strong>ce Metta era rifluita a tuttovantaggio <strong>di</strong> Fininvest che, grazie alla <strong>sentenza</strong> ingiusta resa dalla <strong>Corte</strong> <strong>di</strong>Appello <strong>di</strong> Roma, aveva avuto la possibilità <strong>di</strong> trattare con CIR la spartizione delgruppo L'Espresso Mondadori da posizioni <strong>di</strong> forza a fronte del correlativoindebolimento <strong>della</strong> posizione dell'attrice.Tanto premesso, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure procedeva ad esaminare i rapporti fraFininvest e Silvio Berlusconi e quelli fra la stessa Fininvest e Cesare Previti al fine<strong>di</strong> verificare se alla società fossero riconducibili giuri<strong>di</strong>camente i fatti posti inessere dalle due persone fisiche.Evidenziava il Tribunale che Silvio Berlusconi all'epoca dei fatti era Presidente delconsiglio <strong>di</strong> amministrazione <strong>di</strong> Fininvest e tale era rimasto fino al 29.1.1994 (visuracamerale Fininvest - doc. M 2 CIR). Lo stesso era anche legale rappresentante <strong>della</strong>società convenuta. Inoltre, era fatto noto che Fininvest spa era società appartenente55

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