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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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quale era pacificamente una “quaestio facti”, che era appannaggio del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>merito, che certamente non era censurabile in cassazione se non per vizio <strong>di</strong>motivazione e che non poteva essere vagliata dal giu<strong>di</strong>ce dell’impugnazione del lodo,specie se <strong>di</strong> equità. Infatti, il Supremo Collegio aveva affermato: "a norma dell'art.1419 CC, al fine <strong>di</strong> stabilire se la nullità <strong>di</strong> una clausola comporti la nullitàdell'intero contratto ovvero sia applicabile il principio “utile per inutile non vitiatur”,la scin<strong>di</strong>bilità del contenuto del contratto deve essere accertata soprattutto attraverso lavalutazione <strong>della</strong> potenziale volontà delle parti in relazione all'ipotesi che nelcontratto non sia inserita la clausola nulla. Questa valutazione si risolve in unapprezzamento <strong>di</strong> fatto, non suscettibile <strong>di</strong> riesame da parte <strong>della</strong> corte <strong>di</strong>Cassazione” (Cass. n. 5100 del 4.9.1980). Ed ancora: " L'art. 1419, primo commaCC, oltre a porre la regola <strong>della</strong> non estensibilità all'intero contratto <strong>della</strong> nullitàche ne inficia una parte o singole clausole (“utile per inutile non vitiatur”), stabiliscein via del tutto eccezionale che la nullità <strong>di</strong> una parte o <strong>di</strong> una singola clausola delcontratto si estende a questo nella sua interezza ove risulti che i contraenti non loavrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità, il chesi verifica quando la nullità <strong>della</strong> parte o <strong>della</strong> clausola si riferisce ad un elementoessenziale del negozio oppure si trovi con le altre pattuizioni in tale rapporto <strong>di</strong>inscin<strong>di</strong>bilità da non potersi considerare l'una senza le altre. Lo stabilire se icontraenti avrebbero o meno concluso il contratto senza la parte affetta da nullitàcostituisce una valutazione <strong>di</strong> fatto che è rimessa al giu<strong>di</strong>ce del merito ed èinsindacabile in sede <strong>di</strong> legittimità, se adeguatamente motivata" (Cass. n. 2546 del17.4.1980).Puntualizzava ancora il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure che il Supremo Collegio, nellagiurisprudenza all’epoca vigente, aveva infine affermato: "Già questa <strong>Corte</strong> haritenuto inammissibile la impugnazione per nullità del lodo che tenda soltanto adottenere una <strong>di</strong>versa interpretazione <strong>della</strong> volontà negoziale più favorevole alla parteche la prospetta... Poiché pertanto l'atto <strong>di</strong> impugnazione tende <strong>di</strong>rettamente asostituire una interpretazione <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello a quella compiuta dagli arbitri,46

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