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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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che, nel caso <strong>di</strong> mancato accordo sulle materie <strong>di</strong> cui alle lettere c), d) ed e) del citato art. 2(concernenti talune ipotesi <strong>di</strong> aumento <strong>di</strong> capitale, le operazioni <strong>di</strong> fusione e le acquisizioni ecessioni <strong>di</strong> aziende o rami <strong>di</strong> aziende) le in<strong>di</strong>cazioni vincolanti dovevano pervenire,ad<strong>di</strong>rittura, da un collegio <strong>di</strong> esperti, ancorché adottate indubbiamente alla lucedell'interesse sociale. In questo caso era evidente che il requisito <strong>della</strong> liberadeterminazione del contraente era assolutamente carente.La con<strong>di</strong>zione contrattuale affetta dalla più ra<strong>di</strong>cale nullità era però quellacontenuta nell'art. 5, relativa, per il periodo successivo alla scadenza del patto AMEF,alla consegna delle azioni sindacate alla società fiduciaria Plurifid la quale, per ledeliberazioni previste alle lettere c), d), e), f), e g) dell'art. 2 (riguardanti, questeultime due, le mo<strong>di</strong>fiche dell'oggetto sociale <strong>della</strong> Mondadori, nonché gli aumenti<strong>di</strong> capitale <strong>della</strong> Mondadori con esclusione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> opzione dei soci a favore<strong>di</strong> terzi estranei ai settori <strong>di</strong> attività <strong>della</strong> Mondadori stessa), avrebbe dovuto votarein assemblea secondo le istruzioni congiunte <strong>di</strong> CIR e dei Formenton o, in <strong>di</strong>fetto,astenersi dal voto: detta pattuizione integrava il c.d. sindacato ad efficacia reale, nelquale il socio veniva ad<strong>di</strong>rittura privato del possesso delle azioni ed impe<strong>di</strong>to così<strong>di</strong> esprimere il voto in assemblea.Quanto, poi, al problema <strong>della</strong> scin<strong>di</strong>bilità o inscin<strong>di</strong>bilità del patto <strong>di</strong> sindacato dalresto <strong>della</strong> convenzione, e segnatamente dalla promessa <strong>di</strong> permuta, una volta affermatala nullità del patto <strong>di</strong> sindacato contenuto nella convenzione 21.12.1988, la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong>Appello si era trovata ad affrontare il problema <strong>della</strong> estensione <strong>di</strong> detta nullità.Orbene, sul punto è opportuno rammentare che il lodo aveva ritenuto che quandoanche si fosse voluto ritenere che i patti <strong>di</strong> sindacato fossero nulli in tutto o in parte,era comunque da escludere, essenzialmente per la durata limitata e per lalimitatezza dell'oggetto del patto, che detta nullità si sarebbe comunicata al restodell'accordo negoziale, segnatamente alla promessa <strong>di</strong> permuta: ciò perché si dovevaritenere che, secondo l’interpretazione <strong>della</strong> volontà delle parti ed in una valutazionecomplessiva dell’economia del contratto, le parti avrebbero deciso egualmente <strong>di</strong>concludere l'accordo anche in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> quel patto.42

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