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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Il lodo era, infine, affetto da grave vizio “in procedendo”, consistente in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong>motivazione, perché la decisione sulla scin<strong>di</strong>bilità dei patti <strong>di</strong> sindacato dalla promessa<strong>di</strong> permuta era talmente lacunosa e contrad<strong>di</strong>ttoria da non consentire <strong>di</strong> cogliere la“ratio” <strong>della</strong> decisione medesima.La stessa <strong>sentenza</strong>, una volta annullato il lodo per le ragioni sopra in<strong>di</strong>cate, in sederescissoria così <strong>di</strong>sponeva: nel merito "rigetta tutte le domande proposte dalla CIR con icinque quesiti <strong>di</strong> cui all'atto introduttivo del giu<strong>di</strong>zio arbitrale ... e <strong>di</strong>chiara che iSignori Formenton non sono tenuti a trasferire alla CIR la proprietà <strong>di</strong> n. 13.700.000azioni or<strong>di</strong>narie AMEF in corrispettivo <strong>di</strong> n. 6.350.000 azioni or<strong>di</strong>narie Mondadori <strong>di</strong>proprietà <strong>di</strong> CIR"; la pronuncia <strong>della</strong> CdA <strong>di</strong> Roma poneva poi altre statuizioni e fraesse la condanna <strong>di</strong> CIR a rifondere controparte delle spese del giu<strong>di</strong>zio arbitrale ... equelle <strong>della</strong> fase <strong>di</strong> impugnazione, liquidandole nell'importo <strong>di</strong> complessive lire1.503.800.000 quanto alle prime e <strong>di</strong> complessive lire 3.004.560.000 quanto alleseconde.A giustificazione <strong>della</strong> pronuncia, la CdA <strong>di</strong> Roma evidenziava che per effetto degliartt. 2 e 5 <strong>della</strong> convenzione, a CIR ed alla famiglia Formenton erano riservaterappresentanze paritetiche nei consigli <strong>di</strong> amministrazione e le relative in<strong>di</strong>cazionidelle persone (art 5, primo comma); a CIR era riservata la designazione "in modovincolante" del presidente <strong>di</strong> AMEF e <strong>di</strong> Mondadori, nonché dell'amministratoredelegato <strong>della</strong> stessa Mondadori, mentre alla famiglia Formenton era lasciato il<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> designare, sempre in modo vincolante, il vice presidente <strong>di</strong> Mondadori (art.2, terzo comma, ed art. 5, primo comma ), nel caso in cui, per qualsiasi ragione,avessero dovuto essere sostituiti uno o più amministratori <strong>di</strong> AMEF o <strong>di</strong>Mondadori: infatti, era previsto l'impegno <strong>di</strong> CIR e <strong>della</strong> famiglia Formenton "afare quanto necessario affinchè vengano nominate, quali nuovi amministratori e/osindaci, le persone designate <strong>di</strong> comune accordo" (art. 2, comma ottavo).Orbene, riteneva la <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello che - secondo quanto aveva affermato la <strong>Corte</strong>Suprema nella <strong>sentenza</strong> n. 136 del 1965 che aveva ritenuto nullo ai sensi dell’articolo1418 CC, in quanto contrario a norme imperative, ogni patto fra soci che stabilisse un40

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