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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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più breve durata <strong>della</strong> convenzione) verosimilmente non sarebbero ricorse e che, inogni caso, non erano necessarie alla gestione or<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> una società.Il Collegio, inoltre, metteva in evidenza il carattere meramente obbligatorio dellepattuizioni che la convenzione conteneva, nel senso che essa obbligava solo le due particontraenti fra loro ed in nessun modo influiva sulla struttura ed il funzionamentodelle società. Infatti, era vero che le parti si obbligavano a consegnare le azionisindacate ad una società fiduciaria, la Plurifid, ma questa avrebbe potuto esprimere ilvoto in assemblea solo a seguito <strong>di</strong> "in<strong>di</strong>cazioni congiunte" dei paciscenti, nessuno deiquali veniva ad essere espropriato del suo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto e <strong>della</strong> influenza determinante<strong>di</strong> questo: infatti, in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>cazioni congiunte, e cioè <strong>della</strong> concordeespressione <strong>della</strong> decisione da parte dei due contraenti, la società fiduciaria avrebbedovuto astenersi dal voto. Non ricorreva pertanto, secondo il Collegio arbitrale, unaipotesi <strong>di</strong> sindacato <strong>di</strong> voto ad efficacia c.d. reale.Il Collegio arbitrale considerava poi che tutta la "ratio" del patto stava nell'intentodelle parti <strong>di</strong> attribuire garanzie alla famiglia Formenton nel quinquennio successivoalla esecuzione <strong>della</strong> permuta; infatti, CIR avrebbe avuto oltre il 50,01 % delle azionior<strong>di</strong>narie AMEF, e quin<strong>di</strong> il controllo tanto <strong>di</strong> quest'ultima come <strong>della</strong> Mondadori,mentre alla famiglia Formenton sarebbe rimasto circa il 10 % delle azioni or<strong>di</strong>narieMondadori: i patti conferivano ai Formenton dei poteri <strong>di</strong> decisione e <strong>di</strong> governodelle società superiori a quelli che costoro avrebbero avuto senza la stessaconvenzione.Pertanto, il Collegio arbitrale ravvisava la piena vali<strong>di</strong>tà dei patti <strong>di</strong> sindacatocontenuti agli artt. 2 e 5 <strong>della</strong> convenzione 21.12.1988.Ma anche qualora si fosse ritenuto che taluna <strong>di</strong> quelle pattuizioni fosse nulla, ciò chenel convincimento del Collegio non era, bisognava ritenere che detti patti <strong>di</strong>sindacato fossero scin<strong>di</strong>bili dal resto <strong>della</strong> convenzione, e segnatamente dall'art. 3che stabiliva la promessa <strong>di</strong> permuta, dato che, in una valutazione complessiva dellesingole con<strong>di</strong>zioni contrattuali da condursi con particolare rigore ed analisi critica,era da ritenere che, per il carattere non molto importante e non molto ricorrente delle38

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