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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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istretti, in modo che non fossero pregiu<strong>di</strong>cate per lungo tempo le funzioni e lecompetenze degli organi sociali.Sulla base <strong>di</strong> tali principi il Collegio arbitrale riteneva la piena vali<strong>di</strong>tà dei pattiazionari contenuti nella convenzione CIR - Formenton.Infatti, quelli contenuti nell'art. 2 <strong>della</strong> convenzione erano stati previsti dalle parti in vista<strong>della</strong> scadenza <strong>della</strong> convenzione AMEF del 6.1.1986 e quin<strong>di</strong> avevano una duratalimitata (fino al 31.12.1990). Detta clausola, <strong>di</strong> cui all'art 2, stabiliva un regime chenella previsione delle parti era quin<strong>di</strong> destinato a <strong>di</strong>ssolversi al momento in cui(31.12.1990) il patto <strong>di</strong> sindacato AMEF sarebbe cessato ed avrebbe avutoesecuzione la promessa <strong>di</strong> permuta, <strong>di</strong> cui all'art. 3 <strong>della</strong> convenzione, con lapossibilità del controllo <strong>di</strong> AMEF, e quin<strong>di</strong> <strong>della</strong> Mondadori, da parte <strong>di</strong> CIR: il patto <strong>di</strong>cui all'art. 2 era, pertanto, essenzialmente temporaneo ed era quin<strong>di</strong> scin<strong>di</strong>bile dalleclausole dell’art.5, che prevedevano il congegno pattizio a "regime", e cioè per i 5anni <strong>di</strong> gestione delle società successivi alla permuta.La clausola <strong>di</strong> cui all'art 2 veniva ritenuta, in ragione <strong>della</strong> sua temporaneità, validaper le stesse ragioni per cui lo era la clausola <strong>di</strong> cui all'art. 5. In proposito, il Collegioarbitrale, considerato che l'art. 5 richiamava in parte la <strong>di</strong>sciplina pattizia previstadalla clausola 2 ( ve<strong>di</strong> convenzione 21.12.1988 – doc. Cl CIR), osservava che anchele previsioni dell'art. 5 e dell’art. 2, nella parte in cui era richiamato, fossero valideper le ragioni <strong>di</strong> seguito sintetizzate. Innanzitutto, la convenzione CIR - Formentonera contenuta entro limiti <strong>di</strong> tempo (cinque anni) e <strong>di</strong> oggetto. Inoltre, dallo stesso pattoi Formenton potevano liberarsi con un preavviso <strong>di</strong> sei mesi (art. 5, comma 8),mentre CIR poteva sciogliersi dalla sua partecipazione azionaria, cedendola, soloreperendo un acquirente che fosse <strong>di</strong>sposto ad acquistare la partecipazione azionaria deiFormenton alle stesse con<strong>di</strong>zioni. Anche l’oggetto, e cioè le delibere per cui vigeva ilsindacato, era circoscritto. Infatti le delibere, <strong>di</strong> cui alle lettere c), d), e) f) e g)dell'elenco <strong>di</strong> cui all'art 2, richiamate dall'art.5, erano estranee alla competenzadell'assemblea or<strong>di</strong>naria ed interessavano materie <strong>di</strong> competenza dell'assembleastraor<strong>di</strong>naria, <strong>di</strong> rara verificazione; delibere che nel corso del quinquennio (o <strong>della</strong>37

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