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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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aversi l'espressione del voto, la cui determinazione poteva essere assunta anche insede estranea all'assemblea.Il Collegio, poi, prendeva atto del fatto che, mentre il tra<strong>di</strong>zionale insegnamentosulla nullità dei patti in questione si era formato, a partire da un'epoca ad<strong>di</strong>ritturaanteriore al co<strong>di</strong>ce civile 1942, con riferimento a società <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni,nelle quali l'elemento personale era dotato <strong>di</strong> una forte visibilità, la realtà economicaed industriale del Paese era andata evolvendosi verso la creazione <strong>di</strong> societàcommerciali <strong>di</strong> gran<strong>di</strong>ssime <strong>di</strong>mensioni, il cui capitale era <strong>di</strong>sseminato tra moltiazionisti, sicché era giocoforza che si creassero dei gruppi <strong>di</strong> azionariato stabile (ilc.d. capitale <strong>di</strong> comando), i quali provvedessero non solo alla gestione, ma anche allaprogrammazione e progettazione dell'attività <strong>di</strong> impresa.Così si spiegava il fatto che lo stesso Legislatore avesse in tempi relativamenterecenti <strong>di</strong>sciplinato normativamente i patti <strong>di</strong> sindacato azionari, come eraavvenuto nel caso <strong>della</strong> legge 5.8.1981 n. 416, che <strong>di</strong>sponeva l'obbligo <strong>della</strong>comunicazione dei sindacati <strong>di</strong> voto al servizio per l'e<strong>di</strong>toria (ovviamente nel caso<strong>di</strong> patti relativi a società e<strong>di</strong>trici): sarebbe stato un non senso che il Legislatoreavesse contemplato i patti <strong>di</strong> sindacato se essi fossero stati ancora vietati in ognicaso. Più realistico era ritenere che il Legislatore avesse preso atto <strong>della</strong> esistenzadei patti, normativamente <strong>di</strong>sciplinandoli, ma lasciando impregiu<strong>di</strong>cato il problema<strong>della</strong> loro liceità e vali<strong>di</strong>tà; la questione avrebbe dovuto essere risolta attraversol'esame, da condursi caso per caso, delle pattuizioni: si doveva avere come punto<strong>di</strong> riferimento il criterio per il quale erano certamente nulli solo i patti checomportavano uno svuotamento permanente delle funzioni e delle competenzedell'assemblea dei soci con la soppressione <strong>della</strong> libertà <strong>di</strong> voto, soprattuttoquando tali patti consentivano che il voto potesse esprimersi in contrasto conl'interesse sociale.In base a detti principi, il Collegio arbitrale aveva osservato che la dottrina e lagiurisprudenza più recenti erano nel senso <strong>di</strong> ritenere la vali<strong>di</strong>tà dei patti <strong>di</strong>sindacato che fossero concordati per perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> tempo limitati e per oggetti definiti e36

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