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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Infine, il giu<strong>di</strong>ce “a quo” prendeva in considerazione la esistenza <strong>di</strong> copie <strong>di</strong>versedall’originale <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Roma, come attestato dallamotivazione del Tribunale Penale <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> con congrua <strong>sentenza</strong> 4688/2003 allepagine da 207 a 217, riprese dalla Cda <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>, con <strong>sentenza</strong> 737/2007.Ciò detto in or<strong>di</strong>ne alla ritenuta irritualità <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> 259/1991 <strong>della</strong> CdA <strong>di</strong> Roma,il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure la riteneva intrinsecamente ingiusta.Infatti, per quanto atteneva al lodo arbitrale del 20 giugno 1990 (lodo Pratis)puntualizzava che la decisione, rigettata l’eccezione <strong>di</strong> nullità delle convenzione CIR-Formenton 21.12.1988 proposta da questi ultimi (Formenton) e la domandasubor<strong>di</strong>nata <strong>della</strong> stessa parte <strong>di</strong> declaratoria <strong>di</strong> risoluzione <strong>della</strong> stessa per fatto ecolpa <strong>di</strong> CIR, aveva ritenuto l’obbligo dei Formenton <strong>di</strong> trasferire entro il 30.1.1991 aCIR le 13.700.000 azioni or<strong>di</strong>narie AMEF promesse in permuta verso il corrispettivodel trasferimento ai Formenton <strong>di</strong> 6.350.000 azioni or<strong>di</strong>narie Mondadori da parte <strong>di</strong>CIR.Per giungere a tali conclusioni il Collegio arbitrale aveva valutato la vali<strong>di</strong>tà dei patti<strong>di</strong> sindacato, ed in particolare <strong>di</strong> quelli azionari <strong>di</strong> voto stipulati da più azionisti perprecostituire il voto da esprimere nelle <strong>di</strong>verse se<strong>di</strong> sociali. Al riguardo, avevaosservato che la tra<strong>di</strong>zionale posizione dottrinale e giurisprudenziale contraria a dettipatti, <strong>di</strong> cui aveva affermato la nullità, ed ispirata alla in<strong>di</strong>ssociabilità del voto dallatitolarità dell'azione, era ormai superata anche a livello normativo (ve<strong>di</strong> inparticolare artt. 2352, 2347 e 2533 CC nel testo allora vigente, che, ad esempio,nel caso <strong>di</strong> pegno o usufrutto <strong>di</strong> azioni, prevedevano il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto da parte delcre<strong>di</strong>tore pignoratizio o dell'usufruttuario in luogo del proprietario delle azionimedesime).Inoltre, secondo il Collegio arbitrale, era da ritenere superata l'opinione secondo laquale i sindacati azionari <strong>di</strong> voto erano invali<strong>di</strong> perché stabilivano un previoconcerto o una previa decisione circa il voto da esprimersi in assemblea, mentre soloin quest'ultima doveva formarsi la volontà del socio: si reputava che l'evoluzione,anche normativa, era nel senso <strong>di</strong> ritenere che nell'assemblea sociale dovesse35

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