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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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consentivano a più dattilografe la battitura <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse parti <strong>di</strong> uno stesso documento, chepotevano poi essere assemblate.Peraltro, anche con queste ultime precisazioni, riteneva il Tribunale che fosse rimastoprovato in termini <strong>di</strong> totale e tranquillizzante certezza che la <strong>sentenza</strong> sul lodoMondadori non fosse stata dattiloscritta presso la Presidenza <strong>della</strong> <strong>Corte</strong>.A ciò si doveva aggiungere che gli esiti <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> erano stati oggetto <strong>di</strong>anticipazioni, come aveva appreso Vittorio Ripa <strong>di</strong> Meana (doc F 4 CIR), alloraavvocato <strong>di</strong> CIR, da Bruno Pazzi, allora Presidente <strong>della</strong> Consob, presso il quale si erarecato prima <strong>della</strong> pubblicazione <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong>. Benché quest’ultimo nelle<strong>di</strong>chiarazioni rese il 22.12.1997 e in data 30.1.1998 (docc 62 e 63 Fininvest) avesse<strong>di</strong>sconosciuto la circostanza, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure - così come il Tribunale Penale<strong>di</strong> <strong>Milano</strong> con <strong>sentenza</strong> 4688/2003 e la CdA <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> con <strong>sentenza</strong> 737/2007- avevaritenuto cre<strong>di</strong>bile la versione <strong>di</strong> Ripa <strong>di</strong> Meana in quanto il Pazzi “aveva negatotroppo”, avendo riferito, essendo egli presidente <strong>di</strong> Consob, <strong>di</strong> non rammentareneppure gli esiti <strong>della</strong> “guerra <strong>di</strong> Segrate”. Inoltre, le <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> Ripa <strong>di</strong> Meanaavevano trovato riscontro nelle testimonianze <strong>di</strong> Corrado Passera ed Emilio Fossati,all’epoca legati a CIR, ma con percorsi professionali resisi poi autonomi, all’u<strong>di</strong>enzadell’8.2.2002 (docc F 6 e F 25 CIR).Concludeva quin<strong>di</strong> il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure che, ciò posto, appariva evidente che se,come il teste Paolini aveva riferito al <strong>di</strong>battimento in primo grado ( doc. F 10CIR), il Collegio composto da Valente, Metta e lo stesso Paolini non aveva fattopre-camere <strong>di</strong> consiglio per decidere la causa lodo Mondadori, che era stataquin<strong>di</strong> posta in decisione nella sua completezza nella camera <strong>di</strong> consiglio del14.1.1991, l'unico membro del collegio che poteva esternare o confidare qualcheanticipazione sulla decisione <strong>di</strong> cui trattavasi, per avere cognizione <strong>della</strong> causa giàprima <strong>della</strong> camera <strong>di</strong> consiglio, non poteva essere che il Metta, che aveva già,quantomeno in parte, stu<strong>di</strong>ato gli atti del proce<strong>di</strong>mento. Pertanto, la circostanzadell’anticipazione <strong>della</strong> decisione doveva essere considerata dal Tribunale comeun’ulteriore anomalia dell'iter decisionale <strong>della</strong> causa medesima.34

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