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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Peraltro, la giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità era costante nel consentire al giu<strong>di</strong>cecivile <strong>di</strong> utilizzare atti e documenti del giu<strong>di</strong>zio penale svoltosi fra le stesse o fra altreparti, imponendo però al giu<strong>di</strong>ce civile <strong>di</strong> procedere ad una autonoma valutazionedegli stessi. Inoltre, potevano essere utilizzate anche le sentenze penali prodottedalle parti, ma queste non potevano valere come provve<strong>di</strong>menti giu<strong>di</strong>zialicontenenti un giu<strong>di</strong>zio, bensì solo come documenti che accertavano fatti storici.Infine, sul punto, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure dava atto del fatto che la convenuta avevaeccepito l'inutilizzabilità nella presente causa delle <strong>di</strong>chiarazioni rese nel proce<strong>di</strong>mentopenale dall'ing. Carlo De Benedetti, in quanto legale rappresentante <strong>di</strong> CIR. Il Tribunalerigettava però l’eccezione, ritenendo che la <strong>di</strong>chiarazione fosse stata ritualmente resa insede penale e costituisse un fatto storico dal quale non si poteva prescindere.Il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure ricostruiva quin<strong>di</strong> autonomamente la vicenda corruttivadel lodo Mondadori evidenziando le anomalie <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> CdA <strong>di</strong> Roman. 259/1991, a partire dalla designazione del consigliere Metta quale relatore <strong>della</strong>causa, esaminando le tabelle vigenti presso la <strong>Corte</strong>, evidenziando i criteri <strong>di</strong>automaticità delle assegnazioni ed analizzando le <strong>di</strong>chiarazioni rese in sede penaledall’avvocato Ripa <strong>di</strong> Meana (ud. 8.2.2002 – doc F 4 CIR pagg 30 segg.), da CarloSammarco, allora Primo Presidente <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Roma (ud. 14.6.2002do F 20 CIR - pagg 120 segg.), da Arnaldo Valente, Presidente <strong>della</strong> PrimaSezione Civile <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> (ud. presso la Cda <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> del 24.3.2005 doc 77Fininvest pagg. 13 segg.), fatti riscontrati anche da Vittorio Metta nel corsodell’esame incrociato da lui reso durante il <strong>di</strong>battimento in appello nelle u<strong>di</strong>enzedel 21.3./24.3.2005 (doc 77 Fininvest – pagg 19 segg.).Il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure riscontrava che Vittorio Metta, negli anni 1990 – 1991, erastato designato per la contemporanea trattazione <strong>della</strong> “<strong>di</strong>fficilissima epesantissima” causa IMI - SIR; era stato titolare <strong>della</strong> gravosa causa relativaall'impugnazione del lodo arbitrale Comune <strong>di</strong> Fiuggi - Terme <strong>di</strong> Fiuggi; era gravatodall'incarico <strong>di</strong> segretario <strong>della</strong> Presidenza <strong>della</strong> <strong>Corte</strong>, che gli toglieva la <strong>di</strong>sponibilità<strong>di</strong> molto tempo; era titolare <strong>di</strong> alcuni altri delicatissimi proce<strong>di</strong>menti, quali la causa relativa31

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