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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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ilevanti i successivi provve<strong>di</strong>menti normativi che avevano abbreviato i termini <strong>di</strong>prescrizione dei reati) che "la prescrizione estingue il reato... in <strong>di</strong>eci anni, se si tratta<strong>di</strong> delitto per cui la legge stabilisce la pena <strong>della</strong> reclusione non inferiore a cinqueanni".Ne conseguiva che il termine <strong>di</strong> prescrizione del <strong>di</strong>ritto attoreo era pari a <strong>di</strong>eci anni.Detto termine si applicava anche se l'azione civile veniva proposta nei confronti nondegli autori del reato, ma <strong>di</strong> chi del reato doveva rispondere a titolo <strong>di</strong>responsabilità in<strong>di</strong>retta ed anche se il responsabile civile fosse rimasto estraneo alprocesso penale (Cass. n. 12357 del 9.10.2001), come era il caso <strong>di</strong> Fininvest.In riferimento alla norma <strong>di</strong> cui all'art. 2935 CC, la giurisprudenza avevaaffermato che, per il <strong>di</strong>ritto risarcitorio da fatto illecito, “la prescrizione noncomincia a decorrere da quando l'evento dannoso si sia prodotto dal punto <strong>di</strong> vistanaturalistico e fenomenico, bensì da quando il danneggiato possa venire aconoscenza del danno e <strong>della</strong> sua derivazione causale da un fatto illecito con tuttele caratteristiche rilevanti, che rendono ingiusto il danno sofferto per effetto <strong>di</strong> uncomportamento, doloso o colposo, del terzo” (tra le altre Cass. n. 2645 del21.02.2003): CIR aveva avuto una conoscenza concreta ed ufficiale <strong>della</strong> vicendacorruttiva da quando il Procuratore <strong>della</strong> Repubblica <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> le aveva notificato,in quanto parte offesa, la richiesta <strong>di</strong> rinvio a giu<strong>di</strong>zio dei predetti imputati perl’in<strong>di</strong>cato reato, e cioè dal 15.12.1999 (doc. D 16 CIR); prima <strong>di</strong> allora CIR avevaavuto solo "voci” sulla corruzione dei giu<strong>di</strong>ci <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>d'Appello</strong> <strong>di</strong> Roma, manon aveva avuto una conoscenza concretamente azionabile <strong>della</strong> vicenda corruttiva.In data 28.2.2000, CIR si era costituita parte civile nel proce<strong>di</strong>mento penalecontro i predetti imputati e, ciò facendo, aveva proposto domanda risarcitoria neiconfronti <strong>di</strong> soggetti rispetto ai quali Fininvest era responsabile civile. Pertanto,CIR aveva interrotto la prescrizione nei confronti <strong>di</strong> soggetti obbligati in solidocon Fininvest per il risarcimento del danno e con ciò, in base alla norma <strong>di</strong> cuiall'art. 1310 CC, aveva interrotto la prescrizione anche nei confronti <strong>della</strong>29

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