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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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all’articolo 2043 CC, fondata sulla corruzione del giu<strong>di</strong>ce Metta e proprio la transazionein<strong>di</strong>cava i termini economici <strong>della</strong> misura del danno sofferto.Il Tribunale dava atto <strong>della</strong> “vicinanza” <strong>della</strong> “causa peten<strong>di</strong>” azionata (art 2043 CC)con l’ipotesi <strong>di</strong> cui all’articolo 1440 CC, dalla quale peraltro era <strong>di</strong>stinta, ma checostituiva anch’essa una ipotesi <strong>di</strong> responsablità aquiliana (Cass. n. 2798/1990).Procedeva quin<strong>di</strong> a considerare l’eccezione <strong>di</strong> Fininvest <strong>di</strong> improponibilità <strong>della</strong>domanda attorea per precedente giu<strong>di</strong>cato, tenuto conto del fatto che CIR avevarinunciato al ricorso per Cassazione e la <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> CdA <strong>di</strong> Roma era passata in cosagiu<strong>di</strong>cata.Sul punto, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure considerava che, anche a voler prescindere dal fattoche il giu<strong>di</strong>cato fosse stato superato dall’atto transattivo che aveva ridefinito ilregolamento degli interessi, l’oggetto <strong>della</strong> presente causa non si identificava con quello<strong>della</strong> causa avanti la <strong>Corte</strong> romana che, anzi, era uno degli elementi costitutivi <strong>della</strong>ingiustizia lamentata da CIR.Evidenziava che in giurisprudenza si conoscevano già ipotesi nelle quali la cosagiu<strong>di</strong>cata non ostava ad un ulteriore giu<strong>di</strong>zio che la presupponesse: era il caso <strong>di</strong>un avvocato negligente, il quale non impugnava la <strong>sentenza</strong> con ciò cagionandodanno al suo assistito: in questa ipotesi il risarcimento del danno dovevaconseguire se l’appello proposto avesse dato significative “chances” <strong>di</strong> vittoria equesto comportava la necessità <strong>di</strong> sottoporre ad “esame critico” la <strong>sentenza</strong>.Il primo giu<strong>di</strong>ce, poi, prendeva in considerazione l’eccezione <strong>di</strong> Fininvest <strong>di</strong>estinzione per prescrizione del <strong>di</strong>ritto attoreo nel termine <strong>di</strong> cinque anni.Considerava che l’articolo 2947 CC prevede che se il fatto illecito costituisce reatoper il quale è stabilito un termine prescrizionale più lungo, detto termine valeanche per la prescrizione del risarcimento del danno. Orbene, in data 5.11.1999 ilProcuratore <strong>della</strong> Repubblica <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> aveva chiesto il rinvio a giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> SilvioBerlusconi, Cesare Previti, Giovanni Acampora, Attilio Pacifico e Vittorio Metta peril reato <strong>di</strong> corruzione in atti giu<strong>di</strong>ziari, <strong>di</strong> cui all'art. 319 ter CP, punibile con lapena <strong>della</strong> reclusione fino a 8 anni. L'art. 157 CP <strong>di</strong>sponeva, allora (non essendo28

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