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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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astrattamente anche in favore <strong>della</strong> persona giuri<strong>di</strong>ca (sent. Cass. n. 12929 del4.6.2007), rimane la considerazione per cui non si comprende nel caso <strong>di</strong> specie comeesso si ponga in relazione alla <strong>sentenza</strong> corrotta, che è una pronuncia non infamantenei suoi argomenti e nelle sue statuizioni, trattando <strong>di</strong> questioni societariesquisitamente “tecniche”.IL QUARTO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE DI CIR: L’ENTITA’DELLE SPESE DI PRIMO GRADO LIQUIDATE DAL TRIBUNALECon l’ultima doglianza CIR censurava la ridotta quantificazione delle spese <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio allarifusione delle quali Fininvest era stata condannata.Lamentava che a fronte del risarcimento liquidato in euro 749.955.611,93, ilTribunale, senza motivazione, aveva liquidato euro 981,80 per anticipazioni, euro6.394,86 per spese, euro 16.148,00 per <strong>di</strong>ritti ed euro 2.000.000,00 per onorari.Della detta quantificazione CIR si doleva solo quanto alla determinazione deglionorari, dal momento che, applicando il minimo tabellare ai sensi dell’articolo 6.1Capitolo I del DM 127/04, essi ammontavano almeno ad euro 3.767.250,00.Considera questa <strong>Corte</strong> che effettivamente le spese <strong>di</strong> lite, e tra esse gli onorari,non sono state liquidate dal Tribunale applicando correttamente il D.M. 8 aprile2004 n. 127 in riferimento al valore <strong>della</strong> controversia, determinato sulla base<strong>della</strong> somma riconosciuta a CIR all’esito <strong>di</strong> quel primo giu<strong>di</strong>zio, metodoriconosciuto corretto ancora recentemente da Cass. S.U. 11.9.2007 n. 19014.Infatti, lo scaglione <strong>di</strong> riferimento deve essere in<strong>di</strong>viduato in quello riferito allasomma sopra in<strong>di</strong>cata, comprensiva <strong>di</strong> rivalutazione ed interessi, e non già, comesostenuto da Fininvest (ve<strong>di</strong> comparsa conclusionale pag 157) nella sola sommacapitale: conferma ne è il fatto, a tutto voler concedere, che il contenzioso, in unaparte non irrilevante, ha investito proprio la questione del riconoscimento edell’entità degli accessori.279

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