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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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costituzionalmente garantito ad un giu<strong>di</strong>zio reso da un giu<strong>di</strong>ce imparziale, e ciò inviolazione dei principi costituzionali <strong>di</strong> cui agli articoli 24 e 111. Questa considerazionedel giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure appare corretta; va sottolineato peraltro che in questo caso ildanno non patrimoniale accede ad un delitto <strong>di</strong> corruzione connesso allo svolgimento <strong>di</strong>un processo, cioè ad un delitto che integra in modo emblematico, dal punto <strong>di</strong> vista <strong>della</strong>persona offesa, la lesione <strong>di</strong> quegli interessi costituzionali al giusto processo ai quali si èriferito il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure.E’ necessario, a questo proposito, evidenziare che l’’an’ <strong>della</strong> pretesa attorea trovariscontro (anche se evidentemente la pronuncia non è opponibile a Fininvest che non eraparte nel processo, salva la sua responsabilità come ricostruita nel presente processo) nelfatto che la <strong>sentenza</strong> penale <strong>di</strong> primo grado (n. 4688 del 2003 Tribunale <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>, doc.CIR D 13 pagg. 532 segg.), con la quale gli imputati Battistella, Rovelli, Previti, Pacifico,Squllante e Metta, in solido fra loro, venivano condannati a risarcire alla parte civilecostituita CIR il danno che veniva liquidato in euro 380.000.000,00 (trecentoottantamilioni), veniva riformata dalla <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> che, con <strong>sentenza</strong> 737/2007, aseguito <strong>di</strong> rinvio dalla Cassazione, ha statuito che Acampora, Metta, Pacifico e Previti,dovevano essere condannati in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali enon patrimoniali, in favore <strong>di</strong> CIR, da liquidarsi in separato giu<strong>di</strong>zio civile.Consta la reiezione del nuovo ricorso in Cassazione avverso tale <strong>sentenza</strong>, che quin<strong>di</strong> èpassata in giu<strong>di</strong>cato.CIR, dunque, deve essere considerata parte lesa a seguito <strong>di</strong> un fatto costituente il delittoplurioffensivo (in danno <strong>della</strong> PA e, tra gli altri, <strong>di</strong> CIR) <strong>di</strong> corruzione e ciò giustifica laritenuta responsabilità a carico <strong>di</strong> Fininvest, dal momento che essa risponde ex art 2049CC <strong>della</strong> condotta <strong>di</strong> Cesare Previti ed a titolo <strong>di</strong> responsabilità <strong>di</strong>retta <strong>della</strong> condotta <strong>di</strong>Silvio Berlusconi. Tutti questi argomenti assorbono in ra<strong>di</strong>ce ma non escludonol’ulteriore prospettazione circa la lesione degli interessi costituzionali lesi,geneticamente rapportabili alle norme <strong>di</strong> cui agli articolo 24 e 111 Cost.Quanto invece alla prospettata lesione all’onore ed alla reputazione <strong>della</strong> personagiuri<strong>di</strong>ca CIR, dato atto che il tipo <strong>di</strong> danno invocato è in sé risarcibile278

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