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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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giu<strong>di</strong>zio per la tutela dei propri <strong>di</strong>ritti ed interessi legittimi) ed all'art. 111 (lagiuris<strong>di</strong>zione si attua me<strong>di</strong>ante il giusto processo regolato dalla legge).In secondo luogo, CIR era stata lesa nel suo <strong>di</strong>ritto alla immagine ed allareputazione, che erano state sicuramente danneggiate dall’ingiusta <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong><strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Appello <strong>di</strong> Roma. Infatti, <strong>della</strong> sconfitta era stata data ampia notizia dai giornalicon un “colpo alla reputazione ed all’immagine <strong>di</strong> CIR spa”.Ciò riproposto in or<strong>di</strong>ne a quanto ritenuto dal Tribunale, questa <strong>Corte</strong> non puòesimersi dall’esaminare in modo analitico i motivi dell’appello <strong>di</strong> Fininvest.Quanto al primo, relativo alla presunta <strong>di</strong>sapplicazione del principio <strong>della</strong>infrazionabilità dei danni risarcibili derivati da un unico fatto illecito, questa<strong>Corte</strong> non può che rilevare che il principio devolutivo deve quanto meno esserecommisurato alla norma <strong>di</strong> cui all’articolo 342 CPC, che prevede che l’appello devecontenere i motivi specifici dell’impugnazione: in questa prospettiva, i motivi specificidell’atto <strong>di</strong> appello, pena la sua inammissibilità, sono rivolti ad in<strong>di</strong>viduare non solo lesingole questioni che delimitano l’oggetto del riesame, ma anche le concrete ragioni <strong>della</strong>censura, cioè gli asseriti errori <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio o <strong>di</strong> procedura commessi dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> primogrado (Cass. 05/2041, Cass. 04/8926, Cass. 04/7773); in sostanza il motivo <strong>di</strong> appello nonpuò consistere nella mera riproposizione “tout court” <strong>di</strong> un argomento già risolto dal primogiu<strong>di</strong>ce.Ciò premesso, si riba<strong>di</strong>sce che, coniugato il principio <strong>della</strong> infrazionabilità conquello <strong>di</strong>spositivo <strong>della</strong> domanda, appare insuperabile il fatto che la condannagenerica <strong>di</strong> Fininvest per il danno non patrimoniale fu chiesta da CIR sin dall’attointroduttivo, con riserva <strong>di</strong> quantificazione dei danni in separata sede.Fininvest, poi, si doleva <strong>di</strong> una presunta duplicazione risarcitoria in quanto già erastato riconosciuto il danno all’immagine: basti in proposito ricordare che la voce<strong>di</strong> danno patrimoniale per lesione all’immagine impren<strong>di</strong>toriale, <strong>della</strong> qualeFininvest teme la duplicazione, non è stata riconosciuta da questa <strong>Corte</strong>.Il danno non patrimoniale riconosciuto dal Tribunale in base alla giurisprudenzain<strong>di</strong>cata ha invece come fonte prima e principale la lesione del <strong>di</strong>ritto277

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