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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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imparziale: questo giustificava l’assunto per cui non vi era stata nessuna lesionedel <strong>di</strong>ritto costituzionalmente garantito ad un giusto processo.In secondo luogo, parimenti inesistente era il danno all'integrità, all'onorabilità ereputazione <strong>della</strong> persona giuri<strong>di</strong>ca CIR. La <strong>sentenza</strong> affermava, infatti, che CIRavrebbe subito un ‘colpo’ alla reputazione ed all'immagine quale compaginesocietaria che cercava <strong>di</strong> creare la Grande Mondadori, come <strong>di</strong>mostrato dal fattoche alcuni articoli <strong>di</strong> stampa avevano dato notizia <strong>della</strong> sconfitta <strong>di</strong> CIR innanzialla <strong>Corte</strong> <strong>d'Appello</strong> <strong>di</strong> Roma. Fininvest non comprendeva come un danno nonpatrimoniale avrebbe potuto mai subire CIR dalla notizia <strong>di</strong> aver perso unacausa, peraltro nell'ambito <strong>di</strong> un contenzioso caratterizzato da esiti altalenanti(ora favorevoli a CIR, ora ai Formenton); andava poi considerato che esponenti e<strong>di</strong>fensori <strong>di</strong> CIR si erano <strong>di</strong>ffusi in <strong>di</strong>chiarazioni, “tanto numerose quantoperentorie”, circa la certezza dell'accoglimento del ricorso da parte <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong>Cassazione e la correlativa volontà <strong>di</strong> non prestare acquiescenza alla <strong>sentenza</strong>sfavorevole (docc Fininvest 30, 34, 35, 36 e 37): il messaggio giunto al pubblicoera semmai un convincimento artefatto <strong>di</strong> erroneità <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong>d’Appello <strong>di</strong> Roma e <strong>di</strong> una sua sicura e prossima cassazione in sede <strong>di</strong> legittimità.Restava comunque il fatto che gli effetti <strong>della</strong> transazione erano stati descritti daCIR come un trionfo. Nessun <strong>di</strong>scre<strong>di</strong>to era dunque derivato a CIR dalla <strong>sentenza</strong><strong>della</strong> <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong> Roma.Rammenta questa <strong>Corte</strong> che il Tribunale aveva già rigettato l’eccezione relativaalla non frazionabilità dei danni risarcibili derivati da un unico fatto illecito (sent.impugnata pag 139); infatti venivano citati ampi brani <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong>Cassazione 26.2.2003 n. 2869, dove si puntualizzava che: “perché tale principio nontrovi applicazione è necessario che sia esclusa ‘a priori’ la potenzialità <strong>della</strong> domanda acoprire tutte le possibili voci <strong>di</strong> danno, la qual cosa può accadere solo quando taleesclusione sia adeguatamente e nei mo<strong>di</strong> opportuni manifestata dall'attore, o ‘abinitio’ o nel corso del processo. Infatti, il principio dell'infrazionabilità <strong>della</strong>richiesta <strong>di</strong> risarcimento va coor<strong>di</strong>nato con il principio <strong>di</strong>spositivo <strong>della</strong> domanda275

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