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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Il risarcimento complessivo dovuto da Fininvest a CIR ammonta, pertanto, alladata del 3 ottobre 2009, ad € 540.141.059,32.IL NONO MOTIVO DI APPELLO DI FININVEST: LA CONDANNAGENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALEInfine, Fininvest lamentava, come nono motivo, il fatto che il primo giu<strong>di</strong>ce avesseingiustamente accolto la domanda <strong>di</strong> condanna generica per danno non patrimoniale.Osservava, con specifico riferimento alla voce <strong>di</strong> danno qui considerata, che lastessa costituiva, in primo luogo, una palese duplicazione rispetto allaliquidazione del "danno all'immagine", già riconosciuta sul piano del dannopatrimoniale a CIR.Aggiungeva Fininvest che l'impugnata <strong>sentenza</strong> si poneva in <strong>di</strong>chiaratocontrasto col principio <strong>di</strong> infrazionabilità dei danni risarcibili derivati da ununico fatto illecito.Questi rilievi <strong>di</strong> carattere preliminare erano poi corroborati, nel merito,dall'esame dei fattori che avevano giustificato il riconoscimento delrisarcimento nel caso <strong>di</strong> specie, incentrati sulla pretesa lesione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong>CIR ad un giu<strong>di</strong>zio reso da un giu<strong>di</strong>ce imparziale e su quella alla propriaintegrità, onorabilità e reputazione.Innanzitutto non era concepibile per Fininvest un danno collegato alla presuntalesione del <strong>di</strong>ritto a un giu<strong>di</strong>ce imparziale, perché - riba<strong>di</strong>va l’appellante - nelcaso <strong>di</strong> specie il giu<strong>di</strong>ce era collegiale: il preteso atteggiamento soggettivo delgiu<strong>di</strong>ce Metta era in realtà una questione <strong>di</strong> “foro interno” del giu<strong>di</strong>ce, la cuivolontà era stata non recepita, ma sostituita da quella collegiale. Il fatto che lamaggioranza dei componenti del collegio <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>d'Appello</strong> avesse <strong>di</strong>chiarato<strong>di</strong> con<strong>di</strong>videre la conclusione circa la nullità del lodo Pratis <strong>di</strong>mostraval'inesistenza <strong>della</strong> pretesa lesione del <strong>di</strong>ritto ad un giu<strong>di</strong>zio reso da un giu<strong>di</strong>ce274

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