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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Sul punto, si poneva in luce che la clausola 11 dell’accordo transattivo prevedevache: "con la conclusione e subor<strong>di</strong>natamente alla puntuale esecuzione dei presentiaccor<strong>di</strong> le parti tutte, anche in rappresentanza dei rispettivi Gruppi, Società e famiglie,<strong>di</strong>chiarano <strong>di</strong> nulla avere più a reciprocamente pretendere in relazione a tutte levicende formanti oggetto delle varie procedure contenziose e arbitrali in atto nonchéin relazione a tutti i contratti, accor<strong>di</strong>, impegni fra esse (o fra talune <strong>di</strong> esse) stipulatirelativi e/o connessi alle rispettive partecipazioni in AME o AMEF, e che con lafirma <strong>della</strong> presente scrittura si intendono consensualmente risolti, e <strong>di</strong> nulla averepiù a contestarsi l’un l'altra - in qualsiasi sede, e con qualsiasi mezzo – conriferimento alle parti e ai rispettivi gruppi".Il problema era, dunque, <strong>di</strong> verificare se la lite portata in giu<strong>di</strong>zio si identificasse omeno con le questioni litigiose materia <strong>di</strong> transazione. La risposta del primo giu<strong>di</strong>ceera negativa: infatti, rispetto al testualmente riportato oggetto <strong>della</strong> transazione,l'oggetto dedotto in causa era <strong>di</strong>verso, riguardando pretese <strong>di</strong> CIR che, a <strong>di</strong>fferenzadelle questioni transatte, palesemente pretese “ex contractu”, basate cioè su rapporticontrattuali fra le parti (il patto <strong>di</strong> sindacato AMEF del 1986, il contratto CIR-Formenton del 1988), avevano invece natura extracontrattuale e si basavano su unafattispecie complessa, produttiva <strong>di</strong> danno a carico <strong>di</strong> CIR; elementi chiave <strong>della</strong>fattispecie complessa che fondava la pretesa <strong>di</strong> CIR erano la corruzione del giu<strong>di</strong>ceMetta consumata dai soggetti del cui operato Fininvest avrebbe dovuto rispondere e ilconseguente indebolimento <strong>della</strong> posizione negoziale <strong>di</strong> CIR al tavolo transattivo. Delresto, era comunque assurdo, osservava il Tribunale, pensare che CIR avesse volutotransigere pretese su un fatto <strong>di</strong> cui all’epoca neppure aveva avuto la percezione (inproposito si faceva riferimento a Cass. 29.8.1995 n. 9101 e 5.8.1997 n. 7215).Inoltre, evidenziava il Tribunale che CIR non aveva a <strong>di</strong>sposizione alcun rime<strong>di</strong>ocontrattuale, a fronte dell’illecito, in quanto la transazione, come ogni altro tipocontrattuale, poteva essere annullata per errore, violenza o dolo, ma tali fattispecie nonricorrevano nel caso in esame. Neppure sussisteva l’ipotesi <strong>della</strong> pretesa temeraria <strong>di</strong> cuiall’articolo 1971 CC. Era giocoforza, dunque, fare riferimento all’ipotesi <strong>di</strong> cui27

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