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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Orbene, Fininvest analizzava l’operazione matematica svolta dal Tribunale edevidenziava che gli interessi compensativi me<strong>di</strong> erano frutto <strong>della</strong> operazionesopra descritta, con ciò rendendo essa stessa evidente il calcolo svolto dal giu<strong>di</strong>ce<strong>di</strong> prime cure: trattavasi <strong>di</strong> una operazione logico – giuri<strong>di</strong>co – matematicaineccepibile in quanto, coerentemente con quanto avveniva normalmente nellaprassi <strong>di</strong> tutti i Tribunali, veniva calcolato un valore <strong>di</strong>fferenziale imputabile alritardo scorporato da un elemento (l’inflazione) che già aveva un autonomoriconoscimento nella rivalutazione.Senoché, a giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Fininvest, l'adozione <strong>di</strong> un tale criterio era certamente erratain quanto, nel caso <strong>di</strong> specie, il cumulo <strong>di</strong> rivalutazione e interessi compensativideterminava una ingiustificata duplicazione risarcitoria.Osserva questa <strong>Corte</strong> che già la <strong>sentenza</strong> nr. 1712/95, per ovviare al problemain<strong>di</strong>cato, ha stabilito che "se il giu<strong>di</strong>ce adotta, come criterio <strong>di</strong> risarcimento deldanno da ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentreè escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sullasomma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invececalcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi inconcreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la sommaequivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli in<strong>di</strong>ciprescelti <strong>di</strong> rivalutazione monetaria, ovvero ad un in<strong>di</strong>ce me<strong>di</strong>o".Consta che il Tribunale si sia attenuto a tale criterio. Infatti, come evidenziato daCIR (comparsa <strong>di</strong> costituzione pag 270), “ove il Tribunale avesse commessol'errore <strong>di</strong> <strong>di</strong>sapplicare il principio <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto affermato dalle Sezioni Unite e avesseinvece utilizzato come base <strong>di</strong> calcolo l'intera somma rivalutata al momento <strong>della</strong>liquidazione (in luogo delle somme rivalutate nei singoli perio<strong>di</strong> temporali),avrebbe riconosciuto al cre<strong>di</strong>tore una somma <strong>di</strong> denaro ben superiore. Che questonon sia avvenuto è <strong>di</strong>mostrato da un calcolo elementare. L'interesse legale me<strong>di</strong>ofra il 1991 e il 2009 è pari al 5,29%. Il danno patrimoniale rivalutato riconosciutodal Tribunale è <strong>di</strong> euro 543.750.834,31. Se il giu<strong>di</strong>ce avesse applicato tale268

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