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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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alla liquidazione del “quantum” in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 CCrichiamato dall'art. 2056 CC”.Le conclusioni dell’appellata sono coerenti con il costante insegnamento <strong>della</strong>giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità, che ha ripetutamente affermato che “dalla qualità <strong>di</strong>impren<strong>di</strong>tore del cre<strong>di</strong>tore è dato desumere in via presuntiva il danno da ritardo inquanto inevitabilmente sopportato da un soggetto aduso, secondo l’id quodplerumque acci<strong>di</strong>t, ad operare nel mercato finanziario”. Ne consegue che non ènecessario che sul punto siano forniti “elementi <strong>di</strong> prova specifici, posto che, overisulti <strong>di</strong>mostrata ovvero non sia controversa la qualità <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>torecommerciale del cre<strong>di</strong>tore, l'in<strong>di</strong>cata qualità rileva come elemento presuntivo <strong>di</strong>per sé idoneo a far ritenere al giu<strong>di</strong>ce che il danno lamentato possa essersiverosimilmente prodotto e che, più in particolare,…la somma dovuta sarebbe statareinvestita nell'attività produttiva”. (Cass. n. 9361/2005).Val qui solo la pena <strong>di</strong> far notare la perfetta coerenza tra questa impostazione el’orientamento affermato dalla già più volte richiamata <strong>sentenza</strong> nr. 1712/2005delle Sezioni Unite <strong>della</strong> Cassazione, mentre sulla esigenza <strong>di</strong> semplificazione(fondata sull’ovvia considerazione che la ritardata <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> una somma <strong>di</strong>danaro implica normalmente un danno) sottesa alla regola secondo la quale gliinteressi legali sono dovuti anche in mancanza <strong>della</strong> prova <strong>di</strong> un danno da ritardo,si è soffermata una recentissima dottrina, ad altri fini richiamata dalla stessa <strong>di</strong>fesa<strong>di</strong> Fininvest.L’appellante principale lamentava anche che nella <strong>sentenza</strong> impugnata ilTribunale non avesse in<strong>di</strong>cato i criteri adottati per la quantificazione degli interessicompensativi "me<strong>di</strong>''. Peraltro, come si è detto, era la stessa appellante a riferireche, sulla base <strong>di</strong> quanto era desumibile dalla <strong>sentenza</strong> impugnata, pareva che ilTribunale avesse quantificato gli interessi compensativi applicando, anno peranno, la <strong>di</strong>fferenza tra: (i) il maggiore tra il ren<strong>di</strong>mento annuo dei BOT al lordodelle imposte e gli interessi legali e (ii) la rivalutazione secondo l'inflazione.267

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