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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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interessi compensativi la Suprema <strong>Corte</strong> ha chiarito che sono dovuti anched’ufficio, perché sono ritenuti una componente del danno stesso (Cass. n.1814/2000): "la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono unacomponente dell'obbligazione <strong>di</strong> risarcimento del danno e possono esserericonosciuti dal giu<strong>di</strong>ce anche d'ufficio ed in grado <strong>di</strong> appello, pur se nonspecificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario"petitum" <strong>della</strong> domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi(Cass. n. 15928/2009, Cass. n. 13666/03, Cass. n. 18653/2004, Cass. 975/07)".Orbene, Fininvest lamentava l’errore <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> impugnata laddove avevacondannato Fininvest a corrispondere a favore <strong>di</strong> CIR gli "interessi compensativi",senza neppure accertare se un tale <strong>di</strong>ritto esistesse in capo a CIR.Alla luce <strong>di</strong> quanto sopra detto, deve ritenersi che, se il giu<strong>di</strong>ce deve procederealla liquidazione degli interessi compensativi anche d'ufficio, l’attore è ad<strong>di</strong>ritturaesonerato dal fornire la prova “per tabulas” ed il giu<strong>di</strong>ce può fare riferimentoanche ad elementi presuntivi: è ciò che ha ritenuto, nella sostanza, Cass. SU n.1712/1995, dove si legge che "la prova può essere data e riconosciuta dal giu<strong>di</strong>ceme<strong>di</strong>ante criteri presuntivi ed equitativi".I concetti <strong>di</strong> equità e presunzione sono ripresi da Cass. n. 1633/2000, che haaffermato che "in caso <strong>di</strong> ritardato adempimento <strong>di</strong> una obbligazione aquiliana,spetta al cre<strong>di</strong>tore il danno ulteriore (lucro cessante) provocato dal ritardatoadempimento. Tale danno, la cui prova è desumibile anche da elementi presuntivi,può essere liquidato equitativamente attraverso l'attribuzione degli interessi, ad untasso equitativamente scelto dal giu<strong>di</strong>ce… ".Così stando le cose, ha ragione oggi CIR a considerare che (comparsa <strong>di</strong>costituzione pag 268) “dal fatto pacifico e notorio <strong>della</strong> maggiore red<strong>di</strong>tività deldenaro rispetto al tasso <strong>di</strong> inflazione nel periodo compreso fra il 1991 e il 2009 edalla circostanza ovvia che CIR, in quanto società hol<strong>di</strong>ng finanziaria, avrebbeprofessionalmente impiegato il denaro in modo perlomeno or<strong>di</strong>nariamentefruttifero, il giu<strong>di</strong>ce deve presumere l’”an” del lucro cessante per poi procedere266

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