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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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E’ tuttavia da <strong>di</strong>re che, pur a prescindere da ogni considerazione in or<strong>di</strong>ne alla loroparziale ammissibilità, le censure <strong>di</strong> Fininvest in punto <strong>di</strong> interessi appaionoinfondate nel merito.Per dare conto <strong>di</strong> questa conclusione conviene ricordare gli insegnamenti <strong>della</strong><strong>Corte</strong> <strong>di</strong> Cassazione che, con <strong>sentenza</strong> S.U. 1712/1995, ha puntualizzato che "larivalutazione deve essere accordata anche d'ufficio ed in grado d'appello e <strong>di</strong>rinvio" ed ha evidenziato che relativamente alla componente degli interessicompensativi, "il mancato go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> un bene, protrattosi per una pluralità <strong>di</strong>anni, è un cre<strong>di</strong>to risarcitorio per lucro cessante che matura anno per anno... Ilrisarcimento è necessariamente tradotto in una somma <strong>di</strong> denaro (che corrispondeal danno emergente), mentre il lucro cessante può aversi (a parte la prova <strong>di</strong>specifici mancati guadagni, da darsi caso per caso, e del tutto estranei a questacausa) solo per il ritardo nella corresponsione <strong>della</strong> somma…”. Il pagamento degliinteressi compensativi corrisponde ad un “principio generale <strong>di</strong> equità che impone<strong>di</strong> compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardorispetto al sorgere del cre<strong>di</strong>to, <strong>della</strong> <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> una somma <strong>di</strong> denaro; sommache arricchisce il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativolucro cessante <strong>di</strong> chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la <strong>di</strong>sponibilità. L'art. 1219,comma 2, n. 1, che regola la mora ex re nelle obbligazioni da fatto illecito, rendeavvertiti che il suddetto ritardo va ‘compensato’, così come viene risarcito il dannoda ritardo nelle obbligazioni pecuniarie (ai sensi dell'art. 1224, che in questamateria non può applicarsi…)”.Correttamente, allora, ha evidenziato CIR (comparsa <strong>di</strong> costituzione pag. 267) chela giurisprudenza ha riconosciuto agli interessi compensativi una natura terzarispetto a quella degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi: valgano sulpunto, oltre la già menzionata Cass. S.U. 1712/1995, anche Cass. n. 22347/2007 eCass. n. 3268/2008. Infatti, mentre per gli interessi moratori derivanti daresponsabilità contrattuale il carattere dell'accessorietà comporta che gli stessipossano essere riconosciuti solamente su espressa domanda <strong>di</strong> parte, per gli265

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