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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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conseguendo quin<strong>di</strong> contemporaneamente tutti i vantaggi <strong>di</strong> entrambe le forme <strong>di</strong>investimento (App. Roma, 17 febbraio 2009, n. 726).L’appellata CIR, in comparsa <strong>di</strong> costituzione, lamentava preliminarmentel’inammissibilità del motivo <strong>di</strong> appello relativo alla non debenza degli interessicompensativi, rammentando che Fininvest, nella sua comparsa <strong>di</strong> costituzione inprimo grado, aveva semplicemente contestato la domanda <strong>di</strong> rivalutazionemonetaria richiesta da CIR (“non vi è <strong>di</strong>mostrazione che parte attrice, se avesseavuto la <strong>di</strong>sponibilità delle somme dovute, avrebbe evitato o ridotto l’effettoeconomico depauperativo che l’inflazione produce a carico dei possessori <strong>di</strong>danaro…” pagg. 99 -100), ma nessuna contestazione Fininvest aveva sollevatocon riferimento alla domanda <strong>di</strong> CIR volta ad ottenere la liquidazione degliinteressi.A tale rilievo ha obiettato Fininvest (v. a pag. 136 <strong>della</strong> comparsa conclusionaled’appello), osservando che se, come sostenuto da CIR, gli interessi compensativisono una componente del danno risarcibile e non già un accessorio del cre<strong>di</strong>to, lacontestazione del danno contenuta nella comparsa <strong>di</strong> costituzione <strong>di</strong> Fininvest inprimo grado, “include ed implica anche la contestazione circa la debenza degliinteressi”.Osserva la <strong>Corte</strong> che è con<strong>di</strong>visibile l’ulteriore replica sul punto <strong>di</strong> CIR, che hafatto notare come l’omessa contestazione <strong>di</strong> Fininvest in primo grado, entro itermini <strong>di</strong> cui all’art. 183 c.p.c., circa la debenza degli interessi, si risolva in unamancata contestazione <strong>di</strong> una componente del danno <strong>di</strong> cui CIR ha chiesto ilrisarcimento, con la conseguenza che in questa sede non può più mettersi in<strong>di</strong>scussione il fatto che gli interessi siano dovuti, ferma restando la possibilità peril giu<strong>di</strong>ce dell’appello <strong>di</strong> procedere autonomamente – ma sul quomodo vi ècomunque l’ammissibile censura <strong>di</strong> Fininvest - alla determinazione <strong>della</strong> modalità<strong>di</strong> liquidazione e <strong>della</strong> misura degli interessi.264

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