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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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Peraltro, quand'anche si fosse voluto ritenere sussistente il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> CIR adottenere la rivalutazione e il pagamento dei cd interessi compensativi, la <strong>sentenza</strong>impugnata era comunque viziata sotto <strong>di</strong>stinti e autonomi profili.Fininvest rilevava che nella <strong>sentenza</strong> impugnata il Tribunale non aveva in<strong>di</strong>cato icriteri adottati per il calcolo <strong>della</strong> rivalutazione e <strong>della</strong> quantificazione degliinteressi compensativi "me<strong>di</strong>''; tale vizio <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> era tanto più rilevante inconsiderazione <strong>della</strong> somma in gioco: ben euro 393 milioni erano stati riconosciutiper "interessi compensativi". Peraltro, sulla base <strong>di</strong> quanto era desumibile dalla<strong>sentenza</strong> impugnata, pareva che il Tribunale avesse quantificato gli interessicompensativi applicando, anno per anno, la <strong>di</strong>fferenza tra: (i) il maggiore tra ilren<strong>di</strong>mento annuo dei BOT al lordo delle imposte e gli interessi legali e (ii) larivalutazione secondo l'inflazione (tale criterio determinava infatti un importocomplessivo pari a euro 392.531.676,00, in linea con l'importo in<strong>di</strong>cato a taletitolo in <strong>sentenza</strong> <strong>di</strong> euro 393.693.680,61, come risultava dalla tabella che venivaprodotta come doc. n. 3 del fascicolo <strong>di</strong> appello).Senonché, l'adozione <strong>di</strong> un tale criterio era certamente errata in quanto, nel caso <strong>di</strong>specie, il cumulo <strong>di</strong> rivalutazione e interessi compensativi determinava unaingiustificata duplicazione risarcitoria. Andava in proposito richiamatol'insegnamento giurisprudenziale secondo cui "poiché la rivalutazione compensala per<strong>di</strong>ta del potere <strong>di</strong> acquisto <strong>della</strong> moneta (e quin<strong>di</strong> esprime, in un certo senso,il corrispettivo del mancato impiego dell'equivalente monetario del dannonell'acquisto <strong>di</strong> beni <strong>di</strong> consumo), appariva equo detrarre la percentuale <strong>della</strong>stessa dal tasso <strong>di</strong> interesse applicato (e quin<strong>di</strong> considerare solo il ren<strong>di</strong>mento'reale ' dell'investimento su titoli <strong>di</strong> Stato), perché la percezione degli interessipresupponeva logicamente la conservazione e l'impiego <strong>di</strong> una somma <strong>di</strong> denaro'liquida', (interessi) che erano incompatibili con la suddetta finalità <strong>della</strong>concessione <strong>della</strong> rivalutazione, non apparendo ragionevole ritenere che ilcre<strong>di</strong>tore avrebbe, nello stesso tempo, speso la somma <strong>di</strong> denaro per comprare beni<strong>di</strong> consumo e risparmiato la stessa somma in vista dell'impiego in titoli <strong>di</strong> Stato,263

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