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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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<strong>sentenza</strong> impugnata era errata laddove aveva condannato Fininvest acorrispondere a favore <strong>di</strong> CIR i cd. "interessi compensativi", senza neppureaccertare se un tale <strong>di</strong>ritto esistesse in capo a CIR. L'errore in cui era incorso ilTribunale era evidente, per l’appellante, alla luce del pacifico insegnamento <strong>della</strong>giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità, secondo cui, nell'ambito dei debiti <strong>di</strong> valore (quali ilrisarcimento del danno extracontrattuale), gli interessi compensativi nonrappresentano un accessorio del cre<strong>di</strong>to, bensì una "mera modalità liquidatoriadell'eventuale danno da ritardo, solo possibile e non già certamente sussistente,rapportato alla corresponsione dell'equivalente monetario attuale <strong>della</strong> sommadovuta all'epoca dell'evento lesivo" (così Cass. 24 ottobre 2007, n. 22347, in lineacon l'insegnamento <strong>di</strong> Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712).Sulla scorta dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, anche la dottrina avevarilevato che "il giu<strong>di</strong>ce chiamato alla liquidazione <strong>di</strong> una obbligazione <strong>di</strong> valoredeve compiere due operazioni: a) la prima, necessaria, consiste nella rivalutazionedell'importo dovuto in base al coefficiente Istat vigente al momento in cui è sortal'obbligazione; b) la seconda, che è soltanto eventuale, consiste nell'aggiungereall'importo rivalutato il danno da ritardato adempimento, il quale è tuttaviaipotizzabile soltanto a con<strong>di</strong>zione che il ren<strong>di</strong>mento del denaro sia stato – nelperiodo <strong>della</strong> mora deben<strong>di</strong> – superiore al tasso <strong>di</strong> svalutazione”.Da ciò <strong>di</strong>scendeva che era onere del cre<strong>di</strong>tore <strong>di</strong>mostrare che "la somma rivalutata(o liquidata in moneta attuale) è inferiore a quella <strong>di</strong> cui avrebbe <strong>di</strong>sposto, allastessa data <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong>, se il pagamento <strong>della</strong> somma originariamente dovutafosse stato tempestivo" (così ex multis Cass., 23 agosto 2003, n. 12452, Cass. 18marzo 2003, n. 3994).Nel caso <strong>di</strong> specie, a detta <strong>di</strong> Fininvest, CIR non aveva in alcun modo offerto laprova <strong>di</strong> aver subito un danno dal ritardo nella corresponsione dell'equivalentemonetario attuale <strong>della</strong> somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo;conseguentemente il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda formulata intema <strong>di</strong> interessi da CIR in quanto del tutto sfornita <strong>di</strong> prova.262

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