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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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eplica CIR pag 155). Infatti, il valore in borsa del titolo CIR pochi mesi dopo la<strong>sentenza</strong> corrotta smentisce in ra<strong>di</strong>ce questa tesi.Tali considerazioni consentono <strong>di</strong> accogliere il motivo <strong>di</strong> appello <strong>di</strong> Fininvest e <strong>di</strong><strong>di</strong>sattendere contestualmente, per ovvia conseguenza, le ragioni riconvenzionalisvolte da CIR.Va solo messo in evidenza che non sono stati valutati in questa sede gli eventualiprofili <strong>di</strong> danno non patrimoniale che verranno presi in considerazione più avanti.IL SETTIMO MOTIVO DI APPELLO DI FININVEST – DELLADECORRENZA DEGLI ACCESSORI DEL DANNOAssorbiti da quanto fin qui statuito i contrapposti gravami circa la percentuale<strong>della</strong> “chance” e/o del danno risarcibile, sempre nel settimo motivo Fininvestlamentava anche che il Tribunale aveva ritenuto <strong>di</strong> applicare la rivalutazione e gliinteressi sulla somma determinata quale importo del danno patrimoniale “dalladata <strong>di</strong> commissione dell'illecito, che va fatta coincidere con quella <strong>di</strong> deposito<strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> n. 259/1991 <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>d'Appello</strong> <strong>di</strong> Roma (24.01.1991)" (cfr.<strong>sentenza</strong> pag. 138); l'errore era palese perché per nessuna delle voci <strong>di</strong> dannoaveva senso far decorrere rivalutazioni e interessi dalla data <strong>di</strong> deposito <strong>della</strong><strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>d'Appello</strong> <strong>di</strong> Roma: 1) non quanto al danno derivante dallecon<strong>di</strong>zioni deteriori <strong>della</strong> transazione, perché questa era in data successiva (29aprile 1991); 2) non per il danno da spese legali perché erano state sostenute inmomento successivo; 3) non per il danno da lesione dell'immagine impren<strong>di</strong>torialedell'attrice, perché anche tale danno si era verificato, casomai, dopo la transazione.La doglianza merita una sintetica, favorevole risposta.Se, infatti, il momento produttivo degli accessori è quello del verificarsi deldanno, operando, nell’ipotesi <strong>di</strong> responsabilità extracontrattuale, per gli interessi ilmeccanismo “ex re” – art 1219, comma secondo, CC - e dovendo decorrere da tale260

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