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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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LE RAGIONI DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADOIl giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> primo grado prendeva in considerazione tutte le domande edeccezioni proposte e, con <strong>sentenza</strong> 11786/2009 del 3.10.2009, definitivamentepronunciando, <strong>di</strong>chiarava che l'attrice CIR - Compagnie Industriali Riunite spa, inpersona del suo legale rappresentante pro tempore, aveva <strong>di</strong>ritto, per l'insieme deifatti ritenuti in motivazione, al risarcimento da parte <strong>di</strong> Fininvest- Finanziaria <strong>di</strong>Investimento, spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, del dannopatrimoniale da per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> “chance” <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>zio imparziale e per l'effettocondannava la convenuta, per il titolo risarcitorio dedotto in giu<strong>di</strong>zio, al pagamento<strong>della</strong> somma <strong>di</strong> € 749.955.611,93, oltre ad interessi legali su tale importo dal dì<strong>della</strong> pronuncia al saldo; condannava inoltre la convenuta al risarcimento dei danninon patrimoniali sopportati dall'attrice per l’effetto <strong>della</strong> predetta per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> “chance”,riservando la liquidazione <strong>di</strong> essi ad altro giu<strong>di</strong>zio; condannava la convenuta allarifusione in favore dell'attrice delle spese del giu<strong>di</strong>zio, che liquidava in € 981,80 peranticipazioni, € 6.394,86 per spese, € 16.148,00 per <strong>di</strong>ritti ed € 2.000.000,00(duemilioni) per onorari, oltre alle spese generali pari al 12,50 % <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti ed onoraried IVA e cpa come per legge.Questa <strong>Corte</strong> non può esimersi dal riportare in questa sede, pur se in sintesi, lemotivazioni testuali che hanno giustificato le conclusioni alle quali è pervenuto ilgiu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prima istanza: tale esposizione costituisce, infatti, il presuppostoinelu<strong>di</strong>bile per comprendere e meglio valutare nel dettaglio le doglianze cheentrambe le parti hanno qui svolto.Preliminarmente, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure affrontava il problema <strong>della</strong>improponibilità <strong>della</strong> domanda attorea per preclusione da precedente transazioneavvenuta in data 29.4.1991 ed all’esito <strong>della</strong> quale CIR aveva rinunciato al ricorsoavanti la SC <strong>di</strong> Cassazione e Fininvest aveva accettato la rinuncia.26

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