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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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<strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> corrotta, <strong>di</strong> fatto ab<strong>di</strong>cato a questa prospettiva. Anche tutta la prima,ormai ben nota, fase <strong>della</strong> trattativa precedente la <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> d’Appellopostulava, infatti, la spartizione delle attività secondo la medesima linea <strong>di</strong> confinepoi consacrata dalla transazione: “Mondadori classica” alla Fininvest e Repubblicae L’Espresso (ed altri quoti<strong>di</strong>ani locali) a CIR. E poi, in ogni caso, non sarebberealistico trascurare le pressioni delle istanze politiche: su questo dato basteràricordare l’eufemismo adoperato dallo stesso De Benedetti nella sua deposizione(doc. F 12 <strong>di</strong> CIR): “la politica non avrebbe gra<strong>di</strong>to la concentrazione dell’interogruppo nelle mani <strong>della</strong> CIR o <strong>della</strong> Fininvest”.Quanto poi alla presunta per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> valore in borsa delle azioni CIR a seguito <strong>della</strong><strong>sentenza</strong> corrotta si deve rilevare che non ve n’è alcuna prova. L’unico dato cheemerge inconfutabilmente (in quanto non contestato, cfr. memoria <strong>di</strong> replica CIRpag 155) non è in<strong>di</strong>cativo in relazione alla allegazione <strong>di</strong> CIR: il corso <strong>di</strong> borsa deltitolo CIR in data 1 maggio 1991, appena dopo la stipula <strong>della</strong> transazione,raggiungeva Lire 2.615, come risultava da un articolo de Il Sole 24 Ore del 1maggio 1991 (doc. Fininvest n. 145), e quin<strong>di</strong> un valore superiore allavalorizzazione del titolo in Lire 2.085 nel momento imme<strong>di</strong>atamente successivoalla <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>d'Appello</strong> <strong>di</strong> Roma in data 24.1.1991. Nulla – si ba<strong>di</strong> -risulta invece circa una presunta svalorizzazione del titolo CIR all’esito <strong>della</strong><strong>sentenza</strong> in relazione al suo valore imme<strong>di</strong>atamente precedente.Queste circostanze <strong>di</strong> fatto confermano altresì che anche il terzo parametrovalorizzato dal Tribunale (“immagine perdente” <strong>di</strong> CIR) non trova alcun concretoriscontro probatorio: infatti, appare contrario alla realtà e comunque insufficiente,proprio alla luce <strong>della</strong> valorizzazione del titolo CIR solo tre mesi dopo la <strong>sentenza</strong>,“semplicemente replicare che rientra assolutamente nel notorio che un improvvisocrollo <strong>di</strong> un titolo <strong>di</strong> borsa” – che qui peraltro non è specificamente provato -“rende più complesso reperire risorse finanziarie, se non altro perché qualsivogliacre<strong>di</strong>tore sarà molto più cauto nell’approcciare una società in <strong>di</strong>fficoltà…” (cfr259

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