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sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

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<strong>sentenza</strong> Metta, il Tribunale stimava <strong>di</strong> giustizia quantificare il danno, nella moneta<strong>di</strong> allora, in lire 40.000.000.000, pari ad € 20.658.276,00 somma alla quale andavanoad<strong>di</strong>zionati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi me<strong>di</strong>.Questa <strong>Corte</strong> non può che rammentare che il danno riconosciuto a CIR è dannopatrimoniale. Esso sarebbe consistito, enucleando i punti presi in considerazionedal Tribunale, 1) nella “bruciante sconfitta su un progetto nel quale evidentementeessa attrice aveva creduto” (la “Grande Mondadori”), 2) nella per<strong>di</strong>ta in borsa subita daCIR a seguito <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> corrotta e 3) nelle implicazioni economiche <strong>della</strong> sua“immagine perdente”. Puntualizza questa <strong>Corte</strong> che la valutazione del primo giu<strong>di</strong>ce sicolloca correttamente, per quanto sopra detto, nel contesto conseguente alla <strong>sentenza</strong><strong>della</strong> <strong>Corte</strong> d’Appello <strong>di</strong> Roma e non già alla successiva chiusura <strong>della</strong> trattativa acon<strong>di</strong>zioni deteriori, in relazione al quale danno si è già ampiamente detto nei capitoliche precedono: è allora persino superfluo sottolineare che occorre evitare unaduplicazione del danno, posto che, come evidenziava giustamente Fininvest, il dannoda lesione dell’immagine impren<strong>di</strong>toriale è, in tesi, altra cosa rispetto al dannopatrimoniale <strong>di</strong> cui si è detto.Ora, la prova <strong>di</strong> questo danno all’immagine è stata rinvenuta dal Tribunale in alcuniarticoli <strong>di</strong> stampa, dai quali si evinceva la “opacizzazione dell’immagine <strong>di</strong> CIR” aseguito <strong>della</strong> sconfitta subita in sede giu<strong>di</strong>ziaria ad opera <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong> <strong>della</strong> <strong>Corte</strong>d’Appello <strong>di</strong> Roma, crisi <strong>di</strong> immagine che incideva, a detrimento <strong>di</strong> CIR, sulle sueprospettive economiche <strong>di</strong> crescita (o <strong>di</strong> resistenza) sul mercato in relazione alprogetto e<strong>di</strong>toriale, ivi compreso il profilo dell’accesso del cre<strong>di</strong>to. E’, quin<strong>di</strong>,opprtuno sottolineare che l’essenza del tipo <strong>di</strong> danno riconosciuto sta nelleulteriori ricadute economiche negative subite da CIR a seguito <strong>della</strong> <strong>sentenza</strong>corrotta: ipotesi in astratto plausibile (<strong>di</strong>versamente da quanto sostiene Fininvest),dovendosi, tuttavia, constatare che CIR non ha provato la sussistenza in concretodei fatti allegati costituenti il fondamento <strong>della</strong> sua pretesa.Osserva, infatti, questa <strong>Corte</strong> che ciò non avviene in relazione all’asserita rinunciaal “progetto grande Mondadori”: anzi, risulta per tabulas che CIR aveva, già prima258

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