10.07.2015 Views

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

sentenza della Corte d'Appello di Milano - Lider-Lab

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Viceversa, nel primo motivo <strong>di</strong> appello incidentale, CIR lamentava la ridotta quantificazionedel danno patrimoniale da lesione dell’immagine impren<strong>di</strong>toriale, avendo il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> primecure fatto ricorso alla valutazione equitativa in modo riduttivo, poiché aveva consideratounicamente la “vanificazione del progetto Grande Mondadori” (peraltro, secondo CIR, il“più grave” dei fattori <strong>di</strong> danno all’immagine: conclusionale, p. 31), con conseguente cadutadei titoli in borsa: il Tribunale non aveva considerato l’ulteriore conseguenza <strong>della</strong> ridottacapacità <strong>di</strong> CIR a reperire risorse, proprio nel momento in cui era stata chiamata a compierel’enorme sforzo finanziario per il pagamento del conguaglio impostole dalla spartizionecorrotta; inoltre, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure non aveva valorizzato il marchio <strong>di</strong> “perdente” cheCIR aveva ricevuto davanti all’opinione pubblica.Ciò puntualizzato, pone in luce questa <strong>Corte</strong> che il Tribunale, alle pagine 137 e 138 <strong>della</strong><strong>sentenza</strong> impugnata, facendo riferimento all’aspetto patrimoniale del danno da lesionedell'immagine impren<strong>di</strong>toriale, considerava che la <strong>sentenza</strong> n. 259/1991 <strong>della</strong> <strong>Corte</strong> <strong>di</strong>Appello <strong>di</strong> Roma “non potè non avere delle ripercussioni negative sulla immagineimpren<strong>di</strong>toriale <strong>della</strong> società attrice, che si vide esposta - per effetto <strong>di</strong> quella<strong>sentenza</strong> - ad una bruciante sconfitta su un progetto, quale quello <strong>della</strong> creazione <strong>di</strong>una grande casa e<strong>di</strong>trice, <strong>di</strong> livello internazionale, <strong>di</strong> libri, perio<strong>di</strong>ci e quoti<strong>di</strong>ani: la‘Grande Mondadori’, nel quale evidentemente l’attrice aveva creduto. Infatti, da alcuniarticoli <strong>di</strong> stampa, quali il Sole 24 Ore del 25.1.1991 (doc CIR L 35) ed il Resto delCarlino del 25.1.1991 (doc. CIR L 34), si evinceva che la sconfitta giu<strong>di</strong>ziariaebbe come conseguenza una caduta <strong>della</strong> quotazione dei titoli CIR in borsa”.Proseguiva il Tribunale considerando che tale dato oggettivo (sconfitta giu<strong>di</strong>ziaria e cadutadelle quotazioni in borsa) andava visto in sinergia con la presunzione che l'esito negativo <strong>di</strong>una controversia così importante per CIR non potesse non avere avuto delle conseguenzedeteriori sull'andamento <strong>della</strong> società attrice e sulle sue prospettive. Con ciò era provata,secondo il Tribunale, la sussistenza del lamentato danno patrimoniale all'immagineimpren<strong>di</strong>toriale <strong>di</strong> CIR, che doveva essere peraltro liquidato con criterio equitativo,nell'assenza <strong>di</strong> altri possibili criteri o in<strong>di</strong>catori. Valutata l'entità grave del torto subito daCIR in relazione alle <strong>di</strong>mensioni reali del predetto progetto, che fu vanificato dalla257

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!